IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA E NEGATIVA: COME AVVIENE LA NOTIFICA?

IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA E NEGATIVA: COME AVVIENE LA NOTIFICA?

Risulta difficile notificare un atto ad un contribuente se quest’ultimo risulta irreperibile.

È bene sapere che, quando parliamo di irreperibilità, possiamo considerarne due tipi: irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta.

Per quanto concerne la prima, questa si manifesta quando è nota la residenza del destinatario ma questi non si trova momentaneamente a casa.

L’irreperibilità assoluta si verifica invece, quando non è nota la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario. 

Quando il contribuente, destinatario dell’atto, di cui conosciamo la residenza (irreperibilità relativa), non si trova a casa al momento dell’arrivo del postino o dell’ufficiale giudiziario, la notifica viene fatta immettendo un avviso di giacenza nella buca delle lettere e spedendo al destinatario una seconda raccomandata con cui lo si avvisa del tentativo di consegna dell’atto. 

In questo caso il contribuente ha tempo sei mesi per il ritiro della lettera e la notifica si considera ugualmente eseguita già dopo dieci giorni di giacenza dell’atto.

Si cerca di evitare in questo modo che il destinatario possa volontariamente ritardare il momento di ritiro dell’atto stesso in modo da pregiudicare gli interessi della controparte. 

In caco invece, di irreperibilità assoluta, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica depositando copia dell’atto al Comune dell’ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.

La Corte di Cassazione specifica che, in caso di irreperibilità del soggetto destinatario della notifica, il messo notificatore non può attivare la procedura per irreperibilità assoluta se prima non ha proceduto a effettuare «ulteriori ricerche all’interno del medesimo Comune». 

Il messo notificatore deve accertarsi  se il destinatario possa essere “intercettato” in un altro luogo all’interno del Comune del domicilio fiscale.

È importante ricordare che, quando si decide di impugnare una mancata notifica innanzi al giudice, non bisogna mai far riferimento al fatto che esiste un atto che ci è stato mal notificato. Questo perché, in questo modo, ammetteremmo di conoscere che esiste un documento di cui noi siamo destinatari. Ciò sanerebbe il difetto di notifica e la nostra difesa sarebbe nulla.

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