Qualora un contratto di affitto non venga registrato si possono avere due tipi di implicazioni: una dal punto di vista civilistico e l’altra dal punto di vista fiscale.
Per l’aspetto civilistico il contratto di locazione a nero viene considerato a tutti gli effetti come se non fosse mai esistito e quindi nullo. Dunque entrambe le parti non possono rivalersi sull’altra dal punto di vista legale. Questo vuol dire che, se l’affittuario non dovesse pagare il canone di locazione, il locatore non potrà avviare nessuna procedura di sfratto nei confronti del locatario.
Per quanto riguarda invece l’aspetto fiscale c’è l’evasione, da parte delle parti, delle imposte. Parliamo dell’imposta di registro che viene versata al momento della registrazione del contratto. Qualora questa non venga pagata, ne rispondono in solido sia l’inquilino che il locatore. Inoltre, per i canoni di affitto non dichiarati, il locatore evade fiscalmente anche l’imposta Irpef .
Nonostante non sia registrato alcun contratto di affitto, la Corte di Cassazione afferma che è colpevole di violazione di domicilio il proprietario che entra di forza nell’immobile dato in affitto in nero.
Dunque, l’occupazione di un immobile non coperta da valido contratto, non esclude in capo all’inquilino abusivo il diritto di escludere dalla propria abitazione tutti gli estranei, compreso il proprietario dell’immobile.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, non commette violazione di domicilio l’inquilino che, pur avendo subito un provvedimento di sfratto emesso dal giudice civile, si introduce nell’immobile prima che il locatore venga reimmesso effettivamente nel possesso.
In conclusione quindi possiamo dire che, l’affittuario “a nero” che occupa un appartamento in virtù di un contratto di locazione non registrato può considerare domicilio tale luogo con la conseguenza che chiunque vi entri senza essere autorizzato commette reato.
Il locatore non può in alcun modo entrare con forza all’interno dell’appartamento per mandarlo via.
Info sull'autore