Secondo l’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva”.
Il termine “non operative” disciplinato dalla legge appena descritta, è stato oggetto di numerosi dibattiti. Tra questi, il caso di una società catanese. Essa è dovuta ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, al fine di impugnare l’avviso di accertamento notificatole in data 29.11.2019 dal Comune di Ragusa con il quale era stato richiesto il pagamento della maggiore TARI di euro 12.564,14, oltre interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2014.
La società riteneva che l’Ente impositore avesse “ingiustamente” assoggettato a tassazione le aree scoperte adibite a parcheggio gratuito per i clienti del centro commerciale. Queste zone erano infatti definite come “aree scoperte operative”.
L’operatività delle aree pertinenziali veniva intesa infatti come suscettibilità a produrre rifiuti ulteriori rispetto a quelli prodotti dal bene principale o come operatività di impresa. In caso invece, di area adibita a parcheggio gratuito, la tassa sui rifiuti doveva essere esclusa.
Per questo motivo la CTP di Ragusa riteneva fondato il motivo sollevato dalla società tanto da procedere ad annullare in toto l’avviso di accertamento impugnato.
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