IL POTERE DEL DATORE DI LAVORO SUI CONTROLLI IN SMART WORKING

IL POTERE DEL DATORE DI LAVORO SUI CONTROLLI IN SMART WORKING

Il lavoro agile è stata la risposta per garantire una continuità a molti lavoratori dipendenti durante il periodo Covid e continua ad essere una forma di lavoro molto diffusa per chi  ha potuto continuare a lavorare senza doversi recare all’interno del luogo di lavoro anche dopo la fine della pandemia.  

Lo smart working infatti crea molti vantaggi non solo per il lavoratore, che può gestire al meglio il proprio lavoro autonomamente, ma anche  alle aziende, che possono risparmiare notevolmente sulle spese per il mantenimento di un luogo fisico in cui svolgere l’attività.

Ma bisogna considerare che esistono delle condizioni da rispettare per il lavoratore subordinato che opera in smart working.  

La normativa italiana prevede che per questa forma di lavoro non esistano vincoli di orario, o di luogo, tuttavia la gestione del lavoro è organizzata per fasi, cicli e obiettivi, tramite un accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Come ribadisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è importante garantire ai lavoratori da remoto la stessa tutela applicata in presenza.

Il datore di lavoro mantiene poteri di controllo sul lavoro svolto dai dipendenti, tuttavia solamente in base alla verifica dei risultati e degli obiettivi raggiunti, tramite un accordo specifico con il lavoratore su quali sono gli obiettivi previsti.

La giurisprudenza disciplina che non è possibile utilizzare videocamere per sorvegliare il lavoratore che lavora da casa. Il controllo del lavoro a distanza non passa nemmeno attraverso l’utilizzo di tecnologie che permettono di geolocalizzare il  dipendente per sapere se sia seduto davanti al PC oppure sia fuori al parco.

L’azienda può inoltre chiedere al lavoratore di utilizzare i propri strumenti, come computer, tablet o smartphone, oppure fornire questa strumentazione a tutti i lavoratori in modalità da remoto. È importante che i poteri di controllo non vadano a ledere la privacy del lavoratore in smart working,  dato che, lavorando per lo più da casa, la vita lavorativa e quella privata si mescolano inevitabilmente.

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare la privacy del lavoratore, e non può installare ad esempio sul computer appositi software per il controllo della geolocalizzazione del dipendente, o programmi similari che possono ledere la privacy.

Ancora il titolare non può accedere agli indirizzi email privati dei lavoratori, anche se può disporre di indirizzi email appositamente utilizzati per lo svolgimento del lavoro, su cui non ci è un principio di segretezza.

Anche il lavoratore a sua volta, non può utilizzare i mezzi di comunicazione aziendali per scopi personali, e il datore di lavoro può controllare questi mezzi. Se vengono effettuati dei controlli, il datore di lavoro deve informare in un momento precedente tutti i lavoratori in smart working di quanto avverrà.

L’azienda quindi può decidere anche di adottare sistemi di sicurezza aggiuntivi per proteggere il sistema di rete dei lavoratori, da possibili attacchi esterni, informando il lavoratore su quali sono i dati sensibili, quali sono le modalità per trattare queste informazioni e trasmetterle, quali sono le modalità di controllo prese in considerazione.

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