TARI PER I LUOGHI DI CULTO: E’ PREVISTA UN’ESENZIONE?

TARI PER I LUOGHI DI CULTO: E’ PREVISTA UN’ESENZIONE?

A differenza  di quanto stabilito in materia di IMU e TASI, per il prelievo sui rifiuti, in assenza di espressa previsione contenuta nel Regolamento Comunale, la normativa nazionale non prevede esenzioni per i fabbricati destinati esclusivamente al culto.

La normativa sulla TARI, all’art. 1 c. 641 L. 147/2013 stabilisce che “Il presupposto della TARI e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.

Proprio per questo motivo essa è’ dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Tuttavia al comma 659 L. 147/2013 viene descritto un elenco di esenzioni e riduzioni facoltative che il Comune potrebbe adottare con apposito regolamento. All’interno di questo elenco sono previsti anche i luoghi di culto.

Dunque l’esclusione per il pagamento della Tari in riferimento a questi luoghi è riposta nelle mani dei singoli comuni. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste .

La normativa sulla tassa sui rifiuti non prevede in generale  alcuna esenzione per gli enti di beneficenza o di istruzione, tanto che anche le istituzioni scolastiche statali sono assoggettate al pagamento della tassa sui rifiuti.  Si può facilmente dedurre che una differente argomentazione anche in relazione alle attività riguardanti gli enti ecclesiastici comporterebbe forme di discriminazione.

La Corte di Cassazione chiarisce che la TARI ha valenza specifica di corrispettivo del servizio di raccolta rifiuti e non di tributo, per cui l’Istituto pontificio non è esente dal relativo pagamento secondo le previsioni dei patti lateranensi.

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