Secondo l’articolo 41 comma 11 del Codice della Strada “durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”.
Il comma 1-ter dell’articolo 201 del Codice della Strada ci dice che, nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento sia avvenuto mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Dunque non occorre la presenza degli agenti accertatori affinché la multa con photored possa considerarsi valida.
È bene sapere che esistono alcune circostanze in cui l’automobilista trasgressore può proporre ricorso contro una multa per semaforo rosso, una di queste è proprio dovuta al malfunzionamento del photored.
La Cassazione di Cassazione specifica che, nel caso del passaggio col semaforo rosso, all’interno del verbale devono essere obbligatoriamente indicati:
- tutti i dati identificativi dell’apparecchiatura utilizzata;
- i riferimenti alla sua omologazione;
- le modalità di operatività.
Inoltre viene precisato che è onere di chi intende opporsi alla sanzione contestare puntualmente eventuali malfunzionamenti che eventualmente renderebbero nullo l’accertamento.
Può invece essere motivo di nullità della sanzione, la mancata presenza di due fotogrammi o dell’eventuale filmato che documenta l’infrazione.
La Cassazione ribadisce che, chi decide di effettuare un ricorso al Giudice di Pace deve provare che l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e che le eventuali mancanze possano avere inciso sul relativo accertamento dell’ infrazione contestata.
La sentenza 113/2015 della Corte costituzionale, ha inoltre specificato come tutti gli apparecchi che accertano gli eccessi di velocità vadano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, motivo per il quale potrebbe essere possibile per l’automobilista opporsi ad una multa ricevuta.
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