I condomini possono provvedere, durante le assemblee, a registrare le stesse per precostituirsi una prova da presentare in giudizio in caso di problemi?
Secondo una sentenza del 2003 della Cassazione penale, le audio-registrazioni di ciò che accade nel corso di un’assemblea condominiale sono consentite in quanto mera memorizzazione di notizie lecitamente apprese. Infatti anche il Codice Privacy la considera legittima se utilizzata per far valere un proprio diritto. Per quanto riguarda invece la videoregistrazione, questa è possibile invece solo se tutti i partecipanti all’assemblea hanno espresso ciascuno un consenso informato.
La registrazione di un’assemblea condominiale non può considerarsi un’intercettazione, perché non viene compromesso il diritto alla segretezza della comunicazione. In questo modo il condomino non fa altro che “memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori.”
Secondo, invece, la sentenza n. 13818/2019, la registrazione costituisce ” una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente.”
Sempre la sentenza n. 36747/2003 chiarisce la possibilità di utilizzare i risultati delle registrazioni in sede giudiziaria per la tutela di un proprio diritto in quanto non può “fondatamente sostenersi che la divulgazione del contenuto del colloquio da parte di chi lo ha registrato sarebbe inibita dall’art. 15 Cost. , posto che il diritto alla riservatezza, non atteggiandosi, in questo caso, come componente essenziale del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non si pone come valore costituzionalmente protetto e, ove non risulti neppure assicurato da specifiche previsioni della legge ordinaria, cede di fronte all’esigenza di formazione e di conservazione di un mezzo di prova.”
Possiamo dunque concludere che è possibile audio-registrare le conversazioni che avvengono nel corso di un’assemblea condominiale se il risultato delle stesse verrà utilizzato successivamente a difesa di un proprio diritto .
Info sull'autore