PUO’ ESSERE REVOCATO L’ASSEGNO DI DIVORZILE IN CASO DI EREDITA’?

PUO’ ESSERE REVOCATO L’ASSEGNO DI DIVORZILE IN CASO DI EREDITA’?

Dopo la fine del matrimonio l’ex coniuge privo dei mezzi di sostentamento può chiedere ed ottenere che l’altro gli versi un contributo monetario (periodico oppure una tantum) per raggiungere l’autosufficienza economica.

Attenzione, però, a non confondere l’assegno divorzile con il mantenimento. Quest’ultimo, infatti, può essere riconosciuto solo nel corso della separazione per garantire al coniuge privo di redditi propri il medesimo tenore di vita goduto durante le nozze.

Non esiste una formula per determinare l’importo esatto che può essere riconosciuto all’ex coniuge. Tuttavia esistono dei parametri ben precisi che il giudice deve prendere in considerazione per calcolare l’ammontare dell’assegno divorzile, come i motivi che hanno spinto i coniugi a lasciarsi per sempre, la durata del matrimonio, i redditi sia del marito sia della moglie e, soprattutto, l’apporto personale ed economico fornito da entrambi.

È bene sapere che l’assegno divorzile non è collegato al criterio del tenore di vita  ma ha una natura perequativa, compensativa ed assistenziale. In pratica, serve a garantire i mezzi di sostentamento all’ex coniuge che per vari motivi si trova in difficoltà economica e non è in grado di mantenersi da solo. Ma cosa accade se quando si percepisce l’assegno divorzile si riceve un’eredità da un parente?

In casi del genere, l’ex coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno può rivolgersi al giudice per chiedere una revisione oppure una revoca dell’importo precedentemente stabilito.

In conclusione, la revoca è ammessa se il soggetto obbligato dimostra che, successivamente alla sentenza che ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, sono sopraggiunti fatti nuovi che hanno determinato un netto miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario, come ad esempio una cospicua eredità.

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