IL CONVIVENTE PUO’ABITARE LA CASA DEL COMPAGNO DEFUNTO?

IL CONVIVENTE PUO’ABITARE LA CASA DEL COMPAGNO DEFUNTO?

Quando si parla di conviventi si intende una coppia che non ha formalizzato la propria unione né con il matrimonio (se eterosessuali) né con l’unione civile (se omosessuali), ma ha scelto di vivere come se fosse una coppia sposata.

Tuttavia, la convivenza, per produrre gli effetti previsti dalla legge, deve essere certificata. In pratica, la coppia deve recarsi presso il Comune di residenza e dichiarare di abitare nello stesso appartamento. A questo punto, una volta effettuati i controlli di rito, viene rilasciato un certificato di residenza e lo stato di famiglia.

Coloro che, invece, non vogliono registrare il proprio legame restano una “coppia di fatto” con la conseguenza di non godere di una serie di diritti che vedremo a breve.

Tra i diritti dei conviventi c’è anche quello di continuare ad abitare la casa familiare in caso di morte del partner proprietario dell’immobile. Tale beneficio, valevole anche in presenza degli eredi, è soggetto a dei limiti.

Secondo la legge, infatti, il convivente superstite può restare nella casa:

  • per altri due anni, ma non più di cinque in assenza di figli;
  • per un periodo non inferiore a tre anni in presenza di figli minori o disabili.

Scaduto il termine, l’immobile passa agli eredi del defunto (ad esempio ai figli, ai genitori, ai fratelli, ecc.), i quali possono anche metterlo in vendita. In tal caso, il convivente superstite può essere preferito in caso di più potenziali acquirenti.

Se, invece, la casa familiare è condotta in locazione, in caso di morte di uno dei due conviventi l’altro può succedergli nel contratto.

Il diritto di abitazione, però, viene meno se il superstite cessa di vivere nella casa di Comune residenza oppure se si sposa, inizia una nuova convivenza di fatto oppure contrae unione civile.

Nell’ipotesi in cui l’immobile è di comproprietà, gli eredi del defunto ed il convivente superstite possono accordarsi. Nel senso che una delle parti può versare all’altra la somma necessaria per avere la proprietà esclusiva, oppure si può vendere l’appartamento per poi spartire il ricavato o ancora si può instaurare un rapporto di locazione.

Infine, va precisato che per le coppie che non hanno formalizzato la propria unione dinanzi all’ufficiale di Stato civile del Comune, la giurisprudenza ha riconosciuto che una volta deceduto il partner proprietario della casa, il superstite può restare nell’abitazione solamente il tempo necessario per trovare un’altra sistemazione.

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