La giurisprudenza definisce una persona senza fissa dimora chi per lungo tempo non ha un luogo fisso di residenza. Nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti che, trovandosi in estreme difficoltà economiche, sono privi di un posto dove stare e perciò vivono in uno spazio pubblico oppure per scelta avendo deciso di vivere ad esempio in una roulotte e di spostarsi continuamente. Si può essere poi senza fissa dimora anche per una ragione specifica, ad esempio per rendersi irreperibili al Fisco.
La legge prevede che l’iscrizione all’anagrafe comunale è un diritto soggettivo riconosciuto dal nostro ordinamento a tutti i cittadini che ne hanno facoltà.
Per la persona senza fissa dimora si utilizza il criterio del domicilio al posto di quello di residenza, intendendo per domicilio il luogo in cui la stessa ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi. Ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si fa riferimento al luogo ove l’interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, eccezionalmente, il domicilio alla dimora abituale.
Se manca il domicilio, la persona si considera residente nel Comune di nascita . Se è nata all’estero, si considera residente nel Comune di nascita del padre o della madre. Deve essere comunque dimostrata la presenza non occasionale di tale soggetto sul territorio nazionale.
La persona senza fissa dimora può chiedere di essere iscritta nel registro dell’anagrafe della popolazione residente in un determinato Comune, presentando un’apposita istanza nella quale dichiara la residenza. Ai fini dell’accertamento vanno valutate, caso per caso, le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali.
Il ministero dell’Interno ha chiarito che il domicilio per essere considerato tale, deve trovarsi ubicato in un preciso immobile o luogo fisico. L’ufficiale d’anagrafe può comunque acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte, idonee a dimostrare l’esistenza del domicilio medesimo.
Una volta avvenuta l’iscrizione il Comune evidenzia la posizione anagrafica della persona senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina). Tale informazione viene conservata nel Registro delle persone senza dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il ministero dell’Interno.
Se si tratta di una persona assistita da enti assistenziali pubblici o privati, gli elementi per accertare il domicilio sono facilmente individuabili; salvo casi eccezionali, il domicilio di questa persona coincide con la sede della struttura assistenziale di riferimento.
Dopo la presentazione della domanda di iscrizione all’anagrafe comunale da parte di una persona senza fissa dimora, l’addetto all’ufficio deve provvedere alle variazioni richieste nei due giorni lavorativi successivi.
Gli effetti giuridici dell’iscrizione anagrafica decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione: pertanto, da quel momento in poi, possono essere rilasciati i certificati di residenza o gli altri documenti per i quali la residenza è condizione necessaria.
Il Comune di iscrizione deve controllare la dichiarazione resa dalla persona senza fissa dimora, entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione stessa nonché deve verificare se il domicilio del richiedente si trova nel luogo da questi indicato.
Il Comune deve comunicare all’interessato l’esito dei controlli effettuati e tale soggetto ha dieci giorni per rispondere.
L’amministrazione comunale, una volta ricevute le comunicazioni e/o integrazioni dell’interessato, ha ulteriori quarantacinque giorni per la decisione finale.
Se la procedura ha esito negativo l’anagrafe comunale a cui è stata iscritta la persona senza fissa dimora, deve provvedere a cancellare detta iscrizione e il Comune di provenienza deve ripristinare l’iscrizione nella propria anagrafe.
L’istanza per l’iscrizione all’anagrafe comunale presentata da una persona senza fissa dimora deve contenere informazioni veritiere. In caso contrario, la domanda viene segnalata agli organi di polizia e il richiedente può essere sanzionato sia in sede penale sia in sede amministrativa con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.
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