Oggi quasi sempre la cartella esattoriale viene inviata in formato digitale . Questo fa risparmiare parecchio tempo e spazio.
Anche il protocollo di trasmissione è interamente elettronico e nel nostro caso la prova del recapito della cartella di pagamento notificata è data dalla Rac, la ricevuta di avvenuta consegna della Pec nella casella del destinatario, che ha la stessa funzione della tradizionale cartolina scritta per le raccomandate con avviso di ricevimento, o della relata di notifica fatta dal pubblico ufficiale. Questo comporta che anche la notifica Pec su casella piena è valida, perché comunque il documento è entrato nella sfera di disponibilità del destinatario.
Dal 2016 le notifiche delle cartelle esattoriali possono avvenire a mezzo Pec nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di un valido indirizzo di posta elettronica certificata. Quindi tutte le società ed imprese, le ditte individuali (compresi gli artigiani) ed anche i professionisti iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini o Collegi di appartenenza possono ricevere la notifica degli atti di riscossione sulla propria casella Pec; per le altre categorie di soggetti, invece, nulla è cambiato e la notifica avviene ancora in maniera tradizionale, con consegna fisica dell’atto all’indirizzo del destinatario.
È possibile, per i contribuenti persone fisiche non obbligati ad avere la Pec ma che sono comunque dotati di una casella di posta elettronica certificata, chiedere espressamente all’Agenzia delle Entrate di voler ricevere la notifica di eventuali atti sulla Pec anziché in modalità cartacea.
La richiesta può essere fatta in via telematica dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando l’indirizzo Pec scelto, sul quale l’ufficio invierà un codice di validazione per assicurarsi dell’esistenza della casella e del suo effettivo possesso in capo al richiedente; in caso positivo, la scelta avrà effetto dal quinto giorno lavorativo successivo.
La legge dispone che la notificazione telematica degli atti deve essere eseguita «utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che compare negli elenchi pubblici». La notifica proveniente da altri indirizzi Pec, non ricompresi nei suddetti elenchi, è da considerarsi nulla, o, come ritiene la giurisprudenza più recente, addirittura «inesistente», quindi insanabile anche se il destinatario ha comunque avuto conoscenza del contenuto dell’atto notificato.
Nelle numerose occasioni in cui la giurisprudenza si è pronunciata, si trattava di cartelle esattoriali formate veramente dagli uffici dell’Agenzia Entrate Riscossione, ma provenienti da indirizzi Pec diversi rispetto a quelli “ufficiali” e contenuti nei rispettivi registri. In questo modo il cittadino destinatario dell’atto non aveva modo di controllare se effettivamente la cartella notificata era autentica e se proveniva davvero dall’Agenzia Entrate Riscossione. Un esempio concreto è quello delle cartelle inviate dall’indirizzo «notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it», o «notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it», anziché da quello iscritto nel pubblico registro, che è «protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it».
La normativa tributaria , tuttavia, nella formulazione vigente dal 2017 specifica che è l’indirizzo del destinatario della notifica che deve risultare nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, non quello del mittente. Perciò l’Agenzia Entrate Riscossione aveva esteso gli indirizzi di partenza, quelli da cui vengono inviati gli atti da notificare ai contribuenti, ad alcune caselle di cui sono dotate i propri uffici territoriali periferici, che però non comprese nei suddetti elenchi, e la giurisprudenza ha ritenuto invalida questa soluzione.
Se si riceve una cartella di pagamento via Pec da un indirizzo “non ufficiale” dell’Agenzia Entrate Riscossione, in quanto non riportato nel registro Ipa, e sono ancora aperti i termini per fare ricorso (60 giorni dalla data di ricezione) si può impugnare l’atto presso la Corte di giustizia tributaria competente (l’ex Commissione tributaria) sostenendo l’invalidità della notifica e, stante l’attuale orientamento della giurisprudenza, hai fondate probabilità di accoglimento.
Nel prossimo futuro, però, le cose cambieranno: come abbiamo visto, l’Agenzia Entrate Riscossione si è adeguata e ha provveduto ad aggiornare i propri indirizzi Pec inserendo nel registro pubblico quelli finora mancanti, ma utilizzati dagli uffici regionali e provinciali per notificare le cartelle esattoriali.
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