QUANDO E’ POSSIBILE SALTARE IL PERIODO DI PROVA?

QUANDO E’ POSSIBILE SALTARE IL PERIODO DI PROVA?

Il periodo di prova è un istituto del contratto di lavoro subordinato il cui obiettivo è garantire a datore di lavoro e dipendente di valutare, per un certo arco di tempo, la convenienza del rapporto.

Nel corso della prova, comunque soggetta a un determinato termine di durata, operano tutti i diritti e gli obblighi di un rapporto di lavoro dipendente con la sola particolarità che le parti, azienda e lavoratore, hanno la possibilità di interrompere il rapporto, senza obbligo di preavviso né motivazione.

Una volta conclusa la prova, se entrambi le parti ne ritengono positivo l’esito, l’assunzione diventa definitiva e il periodo lavorato si computa nell’anzianità di servizio.

Vista la delicatezza della prova, in particolare rappresentata dalla «facilità» nell’interrompere il contratto, la giurisprudenza si è espressa negli anni sulla possibilità di reiterare il periodo di prova in successivi rapporti tra le stesse parti.

La situazione è radicalmente cambiata con l’entrata in vigore del decreto «Trasparenza», grazie al quale si è arrivati a un’opinione definitiva sulla ripetizione del periodo di prova.

Secondo la giurisprudenza è legittima l’apposizione di un periodo di prova, nel caso in cui vi sia un radicale e consensuale mutamento di mansioni.

Il periodo di prova può essere riproposto in uno nuovo contratto tra le stesse parti se, in precedenti rapporti, l’esperimento non è stato effettuato in tutto o in parte.

La giurisprudenza di Cassazione (sentenza del 12 dicembre 1986 numero 25368) ha affermato che la ripetizione del patto di prova è ammissibile in «successivi contratti di lavoro tra le medesime parti» se «in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione».

L’apposizione di un periodo di prova, in caso di riassunzione del lavoratore, è stata ritenuta illegittima:

  • se l’interessato ha già prestato attività lavorativa come interinale, per un periodo congruo;
  • se è in forza presso l’impresa subentrante in un appalto di servizi, laddove sussista parità di termini, modalità e prestazioni dell’appalto, rispetto al periodo svolto nella precedente realtà;
  • a fronte di mansioni espletate per lungo tempo presso altra società, facente capo tuttavia allo stesso amministratore e svolgente la stessa attività ;
  • se il dipendente, assunto a tempo indeterminato, ha già avuto, con il medesimo datore di lavoro, altri quattro contratti a tempo determinato ;
  • a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che, in precedenza, ha già ricoperto le stesse mansioni per un congruo lasso di tempo.

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