DIVIETO DI MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI LUCE E GAS

DIVIETO DI MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI LUCE E GAS

Le bollette finiscono sotto la lente dell’Antitrust e l’Arera, l’autorità di regolazione dell’energia elettrica e del gas, a causa di pratiche commerciali ritenute scorrette, soprattutto in una fase in cui il costo dell’energia è divenuto parte preponderante della spesa di famiglie ed imprese.

“L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore”, spiegano in una nota congiunta l’Antitrust e o l’Arera.

A testimoniare queste pratiche scorrette diverse segnalazioni pervenute alle due Autorità, da parte di consumatori, per violazioni dell’articolo 3 del DL Aiuti bis, che prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.

Inoltre, all’articolo 2 lo stesso decreto dispone che siano “inefficaci” i preavvisi comunicati, per queste stesse finalità, prima della data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2023, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

 Si parla di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale) in quei casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale legittima nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali, eccetto che in questa fase e fino alla scadenza del 30 aprile 2023 (ambito di applicazione articolo 3 Dl Aiuti Bis).

Mentre le variazioni automatiche delle condizioni economiche (art. 13 Codice di condotta commerciale) sono quegli aggiornamenti già previsti dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula (aumento prezzo unitario, scadere di sconti o promozioni, passaggio da prezzo fisso a variabile e così via), che non sono ritenuti modifica unilaterale delle condizioni economiche e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 del Dl Aiuti Bis.

Pertanto i rinnovi delle condizioni economiche, cioè la stipula di un nuovo contratto alle medesime condizioni, non costituiscono un’ipotesi di variazione unilaterale, anche se il rinnovo può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti. Nel caso delle cd. offerte PLACET, dove le  condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, la regolazione prevede un specifica procedura di rinnovo ogni 12 mesi che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3.

Quando allora le modifiche sono illegittime?

Vi sono due casi di illegittimità per modifica unilaterale del contratto. Il primo caso ricorre quando il fornitore avanza una proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi. Il secondo caso di illegittimità è relativo all’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti, anche con effetto immediato e con conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza.

Il decreto Aiuti Bis ha ovviamente ampliato i casi di pratiche scorrette, ma numerose segnalazioni, anche di comportamenti aggressivi, sono giunte alle authority  in tempi “normali”.

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