PEC OBBLIGATORIA ANCHE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

PEC OBBLIGATORIA ANCHE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è il corrispondente digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno.

In base a quanto stabilito dagli articoli 16 D.L. n. 185/2008, 5 D.L. n. 179/2012 e 37 D.L. 76/2020, la Posta Elettronica Certificata è obbligatoria per:

  • Pubbliche amministrazioni;
  • imprese;
  • società;
  • ditte individuali;
  • liberi professionisti iscritti ad un Albo professionale.

La legge 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) ha stabilito che tutte le imprese individuali e le società che non hanno comunicato al Registro Imprese il proprio indirizzo casella PEC entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovevano regolarizzare la propria posizione mediante comunicazione telematica al Registro Imprese competente per territorio.

Questo strumento, di cui tutti i professionisti e le amministrazioni devono disporre, è nata nel nostro ordinamento per sopperire alle deficienze probatorie connesse all’email. Alla normale posta elettronica, il nostro codice di procedura civile non riconosce il valore di prova se non nei limiti delle altre “riproduzioni meccaniche” (per es. le fotocopie). Il che vuol dire che l’email non costituisce una prova se contestata dalla controparte. Per questo motivo la tecnologia ha partorito la posta elettronica certificata, un sistema che, attraverso chiavi di crittazione, consente la prova dell’invio e della ricezione del documento, al pari di una raccomandata a.r.

La Posta Elettronica Certificata viene considerata dalla legge come avente i requisiti della “forma scritta”.

Alla luce dell’obbligatorietà della Pec anche per le Pubbliche Amministrazioni è stato variato il d.lgs. n. 150/2009 che, all’art. 11, comma 5, ha attuato lo strumento della PEC per rendere effettivi i principi di trasparenza nella P.A. La norma impone alle amministrazioni (anche regionali) di pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e, quindi, anche gli indirizzi di posta elettronica certificata, fruibili dagli interessati.

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