E’ POSSIBILE IMPEDIRE AI CONDOMINI DI AVERE ANIMALI DOMESTICI IN CASA?

E’ POSSIBILE IMPEDIRE AI CONDOMINI DI AVERE ANIMALI DOMESTICI IN CASA?

In merito alla detenzione di animali in casa, il Codice civile è molto chiaro:

  • quando in un edificio ci sono più di dieci condomini, deve essere fatto un regolamento con norme sull’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese. Il regolamento assembleare deve essere approvato dall’assemblea con il voto della maggioranza assoluta.
  • le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Questo principi è valido solo negli edifici dove il regolamento condominiale è stato approvato a maggioranza dall’assemblea. In questo caso, nessun altro condomino può vietare ad una persona che occupa uno degli appartamenti di avere con sé un cane, un gatto o un altro animale domestico nelle proprie aree di proprietà privata.

Se, invece ci troviamo di fronte ad un condominio in cui vige un regolamento contrattuale, le cose cambiano.

Quando si parla di regolamento contrattuale parliamo di un atto che è stato redatto dal costruttore dell’edificio e poi recepito nell’atto di acquisto di ogni unità immobiliare oppure di un regolamento che è stato approvato all’unanimità (e non a maggioranza) dall’assemblea.

Risulta lecito il divieto di possedere animali domestici contenuto all’interno del regolamento contrattuale se così è stato previsto sin dall’origine ed è stato approvato all’unanimità dall’assemblea.

È importante sapere che il regolamento contrattuale può subire delle modifiche ma sarà sempre necessario il voto all’unanimità e non a maggioranza.

Inoltre, in caso di divieto di possedere animali domestici, il regolamento contrattuale deve precisare in modo chiaro quali sono gli animali vietati in condominio. Potrebbe, ad esempio, stabilire che sono vietati solo i cani perché abbaiano, mentre è lecito avere un gatto.

La giurisprudenza quindi, nello stabilire che non è possibile impedire a un condomino di avere in casa un animale domestico, dice di porre attenzione alla  differenza tra regolamento contrattuale e assembleare. Quest’ultimo non può in alcun modo sancire il divieto.

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