L’Ordinanza della Corte di cassazione n. 27706 pubblicata il 21 settembre 2022 ha affermato come la nuova emissione dell’atto impositivo può investire la pretesa impositiva nel suo complesso, anche per vizi di natura sostanziale.
Ricordiamo che l’Amministrazione finanziaria ha il potere di sostituire un atto impositivo annullato in precedenza con un nuovo atto, anche di contenuto identico al primo, ma privo dei vizi originari dello stesso.
Uno dei motivi per cui l’autotutela sostitutiva potrebbe non essere valida è che siano trascorsi i termini per il periodo di accertamento (decadenza dell’atto).
È ovvio che la ri-emissione dell’atto impositivo non è vincolata al riscontro di vizi di carattere meramente formale, ma può investire la pretesa impositiva nel suo complesso, anche per vizi di natura sostanziale.
Se non si è formato il giudicato all’atto della notificazione del nuovo atto impositivo e non vi sia decadenza dal potere di accertamento, l’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria è non solo legittimo, ma corrisponde a un preciso potere-dovere della stessa, che ha il diritto di sostituire l’atto annullato con un nuovo atto, ancorché di contenuto identico a quello annullato, privo dei vizi originari dello stesso.
L’esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, ancorché l’atto originario venga rimosso con effetti retroattivi, rinnovando doverosamente l’amministrazione un proprio atto viziato con l’emanazione di un altro, corretto dai vizi del precedente e sostitutivo del medesimo.
Concludendo possiamo dunque affermare che, la rinnovata emissione dell’atto impositivo non è vincolata al riscontro di vizi di carattere meramente formale, ma può investire la pretesa impositiva nel suo complesso, anche per vizi di natura sostanziale, al fine di soddisfare l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.
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