Secondo una decisione di merito per la stipula di un contratto di locazione non è necessario che il locatore sia anche il proprietario del bene. Occorre però che questo risulti titolare di un diritto che lo legittimi a disporne concedendolo in godimento ad altri (Trib. Roma, sez. civ. VI, 22 settembre 2020).
Dunque ne consegue che chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio. Allo stesso modo il soggetto in questione è, di conseguenza, legittimato a richiedere la restituzione della cosa qualora il rapporto venga a cessare.
Alla luce di quanto detto, il rapporto di locazione, di natura obbligatoria, spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall’esistenza o permanenza nel locatore della proprietà della cosa locata. Nel rapporto tra il locatore ed il conduttore, pertanto, il contratto stipulato è valido e vincolante, salva l’ipotesi estrema in cui la detenzione sia stata acquistata illecitamente.
Si tratta, in questo caso, di un rapporto di natura personale, dal momento che non ci si può opporre al locatore usufruttuario del bene (né ai suoi eredi) contestando la mancata titolarità del diritto di proprietà per sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal contratto.
Pertanto, il conduttore, convenuto in giudizio per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione non può contestare la legittimazione del suo diretto contraente, allegando il trasferimento ad altri della proprietà della cosa.
Secondo la Corte di Appello, la natura personale del rapporto che si instaura tra locatore e locatario consente a chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, di concederlo validamente in locazione.
In conclusione possiamo affermare che, chiunque abbia la disponibilità, anche di fatto, di un immobile, in base ad un titolo che sia valido, ha il diritto di concederlo in locazione.
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