La giurisprudenza prevede la possibilità di effettuare la consegna del documento o della raccomandata contenente atti e accertamenti fiscali, anche a un soggetto diverso dal destinatario se questi non è materialmente presente al momento dell’arrivo.
La persona a cui viene consegnato l’atto non può essere una persona qualsiasi.
Si può trattare o di una persona di famiglia o comunque convivente, o di una persona che si prende cura della casa (colf o la badante).
Condizione indispensabile è che si tratti sempre di una persona maggiorenne e in grado di intendere e volere.
Quando si parla, però, di familiare convivente non deve trattarsi di una persona legata da una convivenza occasionale e momentanea come nel caso di un ospite di pochi giorni. La convivenza deve essere stabile.
Ovviamente il convivente può rifiutarsi di ritirare il plico per conto altrui, in questo caso l’atto verrà depositato al Comune o all’ufficio postale e al destinatario verrà inviata una comunicazione con l’invito ad effettuare il ritiro entro 30 giorni.
L’invio della raccomandata informativa all’effettivo destinatario è un adempimento essenziale del procedimento di notifica degli atti fiscali .
Senza la prova della ricezione della raccomandata informativa, la notifica dell’atto fiscale effettuata al familiare o al convivente si considera nulla e l’atto non potrà produrre nessun effetto.
L’avviso di accertamento, richiede, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, “l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”.
È dunque possibile affermare che in caso di notifica di un atto fiscale o della riscossione a mani di persona diversa dall’effettivo destinatario, l’onere di dimostrare l’effettiva ricezione dell’atto è in capo all’agente dell’esazione.
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