Un contribuente che non paga una cartella esattoriale ricevuta o un debito fiscale, va incontro a provvedimenti stabiliti dal Codice di Procedura Civile che comprendono azioni atte al recupero della somma insoluta. Il pignoramento tuttavia non riguarda solo lo stipendio, ma potrebbero venir sequestrati molti altri beni personali.
Purtroppo si sentono tutti i giorni, soprattutto in questo difficile periodo di grave crisi economica, le testimonianze di persone che non possono più permettersi di pagare le proprie cartelle esattoriali perché sono realmente in condizioni di povertà assoluta, dopo aver perso il lavoro e quindi risultare disoccupate da tempo.
Se pensiamo che in Italia le famiglie in povertà assoluta sono quasi 2 milioni (7,5% del totale), risulta davvero difficile per la maggior parte dei cittadini far fronte ai propri debiti.
Diversamente sono, invece, i mancati pagamenti dei “furbetti” che cercano ogni modo per arricchirsi, evitando di intestare alla propria persona i beni, in modo da risultare fiscalmente in un situazione di disagio.
Ma cosa può essere effettivamente pignorato e cosa no?
Il Codice di Procedura Civile gestisce il pignoramento per debiti di natura fiscale, tributaria e di cartelle esattoriali, elencando nell’articolo 514 quali sono i beni che possono essere sequestrati e quali invece non possono finire nelle mire dell’esecuzione forzata.
L’Agenzia delle Entrate che procede con un pignoramento può decidere di appropriarsi:
- della casa di abitazione principale del contribuente;
- di 1/5 dello stipendio ;
- dell’auto od il veicolo essenziale per svolgere l’attività lavorativa o per attività salvavita.
I beni che possono essere sequestrati per primi sono quelli facilmente vendibili, così da estinguere il debito.
È bene sapere che esistono beni che non possono essere oggetto di pignoramento. Ci riferiamo a quei beni che i creditori non potranno mai aggredire e che nessuno può mai sottrarre al debitore.
Parliamo di beni essenziali allo svolgimento della vita del debitore e della sua famiglia quali, ad esempio: la fede nuziale, vestiti e biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice.
Non possono, inoltre, essere pignorati, beni commestibili e combustibili, armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.
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