A seguito dell’emergenza dovuta dalla guerra in Ucraina, che ha messo in crisi l’intero Paese, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”. In particolare è stata emanata una norma temporanea in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali.
In particolare, l’agenzia si è soffermata sul trattamento IVA delle operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, quali i servizi accessori o la quota fissa.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 130 del 2021 deroga temporaneamente a quanto stabilito al riguardo dal Decreto IVA poiché prevede letteralmente che «le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (…), sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento».
La misura agevolativa è stata più volte prorogata, e da ultimo con l’articolo 1- quater del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 giugno 2022 n. 91 il legislatore ha sostanzialmente esteso il medesimo trattamento agevolato, anche per il terzo trimestre 2022 e ad ottobre, novembre e dicembre 2022 con l’art 5 del DL 115/2022.
Anche l’articolo 1-quater del d.l. n. 50 del 2022, stabilisce, al comma 3, che «al fine di contenere, per il terzo trimestre dell’anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022».
Inoltre, nei successivi commi, si specifica che per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell’anno 2022, “l’ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui”.
Insomma, il legislatore si impegna per cercare di ridurre il più possibile il costo della bolletta a carico del contribuente.
È importante che l’aliquota agevolata del 5% venga applicata all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse relativamente al periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea. Essa verrà applicata indipendentemente dal consumo fatturato da ciascun contribuente.
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