L’articolo 173 del Codice della Strada disciplina che all’automobilista è vietato “far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore”.
È invece possibile ricorrere all’utilizzo “di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie”.
Al fine di una corretta guida è necessario avere entrambe le mani libere. È dunque importante che, quando utilizzato, l’apparecchio telefonico non vada tenuto in mano.
Molti automobilisti non sanno che anche l’uso degli auricolari, se fatto in modo improprio, può comportare il rischio di violazione del Codice della Strada. Sono sempre più in aumento le multe per infrazioni di questo tipo.
Le cuffie, se utilizzate per ascoltare musica, provocano un effetto isolante e impediscono all’automobilista di sentire i rumori esterni. In questo modo aumenta sempre più il rischio di incidenti.
Pertanto, è consentito l’uso degli auricolari alla guida solo se indossati su un solo orecchio così da continuare ad avere una piena capacità uditiva con l’altro orecchio.
In questo modo il conducente sarà infatti in grado di mantenere il controllo sulla strada, senza compromettere o ridurre la capacità di sentire i rumori esterni e quindi di sapere ciò che accade nell’ambiente circostante.
Dunque un vigile può prescrivere una multa al conducente che parla al telefono mediante gli auricolari, se presenti su entrambe le orecchie.
È bene precisare che l’uso di ambo le cuffie è invece consentito ai conducenti di veicoli delle Forze Armate, ai corpi di Polizia così come ai conducenti di veicoli adibiti ai servizi di strade, autostrade e al trasporto di persone per conto di terzi.
La multa che si rischia per utilizzo improprio di auricolari va dai 165 euro ai 660 euro con una decurtazione di 5 punti sulla patente.
Ma non basta: è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, se l’automobilista ha già compiuto la medesima infrazione nei due anni precedenti.
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