La guida in stato di ebrezza è ormai una della cause ricorrenti del 30% circa degli incidenti stradali con esito mortale.
Proprio per questo motivo l’Art.186 del Codice della Strada prevede, per questa fattispecie, sia sanzioni di tipo amministrativo che accessorie (ritiro della patente).
Esiste tuttavia un limite entro il quale la sanzione è solo amministrativa e oltre il quale si sconfina in campo penale.
Tutto dipende dal tasso di alcool nel sangue del conducente: se questo è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi/litro, la sanzione andrà da un minimo di € 543 a un massimo di € 2.170 con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi e la decurtazione di 10 punti.
Se, invece, il tasso di alcool nel sangue risulta maggiore di 0,8 grammi/litro, non si parlerà più di sanzione amministrativa ma di reato contravvenzionale con una multa da un minimo di € 800 a un massimo di € 3.200 oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi e l’arresto fino a 6 mesi. Con aumentata di 1/3 (un terzo) se il fatto sia avvenuto di notte, tra le 22 e le 7 del mattino.
Per coloro che superano il tasso alcolico di 1,5 grammi/litro, oltre alla revoca della patente è prevista la confisca del proprio veicolo con la possibilità di sostenere di nuovo l’esame solo dopo che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.
Non sono esenti dalle sanzioni nemmeno i neopatentati (minori di anni 21) o chi abbia ottenuto la patente di guida da meno di 3 anni in quanto, la guida in stato di ebrezza rappresenta una delle cause più pericolose di decesso stradale.
Per questa categoria di automobilisti anche la minima presenza di alcool nel sangue prevede una sanzione amministrativa da un minimo di € 163 a un massimo di € 568, raddoppiate in caso di incidente e nelle fasce da 0,5 a 0,8 e oltre 0,8, le sanzioni saranno aumentate di un terzo.
Ma c’è un modo per evitare la multa per guida in stato di ebrezza?
Un’eccezione è data dal mal funzionamento dell’etilometro.
La legge ha sempre ritenuto che spettasse all’automobilista dimostrare l’errore dello strumento. Dunque una prova impossibile visto che l’apparecchio è nelle mani della polizia e l’automobilista multato non ha modo di prenderlo in visione.
La novità arriva con un’importante sentenza in cui la Corte di Cassazione e ha invertito l’onere della prova. In poche parole, spetta ora all’accusa e non all’automobilista incriminato dimostrare che l’etilometro funzionava correttamente. All’imputato basta solo sollevare il dubbio che l’apparecchio non funzioni per avere un’ulteriore prova a suo carico.
Tuttavia è sempre bene, nel caso in cui vi troviate in questa casistica per violazione del codice della strada, avvalersi di un esperto sin dal momento degli accertamenti iniziali.
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