PREZZI ALLE STELLE PER BOLLETTE DI LUCE E GAS: QUANDO E’ VIETATO IL DISTACCO?

PREZZI ALLE STELLE PER BOLLETTE DI LUCE E GAS: QUANDO E’ VIETATO IL DISTACCO?

A causa  dei prezzi dell’energia elettrica e del gas alle stelle, è sempre più l’angoscia per i cittadini della somma da pagare su ogni bolletta in arrivo.

Ma cosa succede se le bollette di non vengono pagate? si rischia il distacco del contatore?

Al di là dei puntuali interventi del Governo per arginare una situazione di emergenza, ci sono dei punti fermi che devono essere tenuti in considerazione prima di tirare giù la levetta di un contatore per morosità.

L’Autorità competente sull’energia e le reti idriche (Arera), vieta di interrompere una fornitura senza preavviso, anche quando una bolletta non è stata pagata. Dunque ci si chiede: dopo quanto tempo avviene il distacco?

Il principale motivo per cui si rischia il distacco del contatore resta sempre il mancato pagamento delle bollette di luce e gas, soprattutto se ci troviamo nella condizione in cui il fornitore ha sollecitato più volte la regolarizzazione della situazione.

Tuttavia, anche in caso di morosità, esistono delle condizioni in cui l’Arera vieta il distacco del contatore, ovvero quando:

  • si ritiene che il cittadino moroso sia considerato «non disalimentabile», cioè quando deve restare attaccato ad una macchina per sopravvivere, o benefici di un bonus energetico, oppure si tratta di un ospedale, di una scuola, ecc.;
  • ci troviamo nei giorni di venerdì o sabato, prefestivo o festivo;
  • all’utente non è stata comunicata la costituzione in mora nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità;
  • il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha espressamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • c’è stato un reclamo scritto presentato dall’utente circa la ricostruzione dei consumi per un malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali e il venditore non ha fornito una risposta motivata .

Tuttavia, se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 euro o se il reclamo è stato inviato dal cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo, tale vincolo non può valere in nessun caso;

  • l’importo relativo al mancato pagamento dell’utente risulta essere pari o inferiore al deposito cauzionale o alla fideiussione rilasciata dal cliente finale, oppure inferiore all’importo medio stimato relativo ad un determinato ciclo di fatturazione;
  • la morosità del contribuente è relativa al mancato pagamento per servizi diversi dalla fornitura di gas, acqua o luce o a pagamenti non contemplati in maniera espressa nel contratto di vendita.

 

Ma quali sono i termini prima che avvenga il distacco del contatore?

Il venditore ha l’obbligo, in primis, di mettere in mora l’utente. Affinché questo avvenga, deve inviare una raccomandata o una Pec indicando almeno le seguenti informazioni:

  • termine ultimo per eseguire il pagamento e la data di riferimento per calcolare questo termine;
  • l’ulteriore tempo dopo il quale, se il debito continua a non essere pagato, verrà chiesto al distributore di sospendere la fornitura;
  • in che modo l’utente deve comunicare l’avvenuto pagamento;
  • la possibilità che, tenendo conto delle condizioni tecniche del contatore dell’energia elettrica, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
  • i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
  • se la mora si riferisce ad importi non pagati relativamente a consumi di più di due anni, l’invito ad determinare la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.

Se l’importo richiesto non viene pagato entro il termine indicato all’interno della comunicazione di messa in mora, il fornitore chiederà al distributore il distacco del contatore entro 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica che comunicava la messa in mora.

RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO.

 

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