La Naspi, l’indennità di disoccupazione, ha lo scopo di tutelare il lavoratore in caso di perdita del lavoro involontaria ma può essere corrisposta anche in caso di svolgimento di una nuova attività lavorativa. Il diritto alla Naspi sorge, quindi, in caso di perdita involontaria del rapporto di lavoro per i lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti come stato di disoccupazione e contribuzione per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti. Viene considerata involontaria non solo la perdita del lavoro derivante da licenziamento ma anche quella derivante da scadenza del rapporto a termine, dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità e paternità e risoluzione consensuale intervenuta intervenuta in sede protetta o in ragione del rifiuto di trasferimento per eccessiva distanza. La durata dell’indennità è proporzionata alle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 4 anni. Essa viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nel quadriennio, fino ad un massimo di 24 mesi. L’importo viene calcolato sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensivi degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Il risultato viene diviso per le settimane di contribuzione e moltiplicando per 4,33. Se l’importo ottenuto è pari o inferiore a 1352,19€, l’indennità ammonta al 75% di questo importo, se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra il risultato ottenuto e il suddetto massimale. La Naspi non può mai superare l’importo massimo annualmente definito dall’INPS e pari, per il 2023, al 1470,99€. L’indennità diminuisce del 3% a decorrere dal 6°mese di fruizione. Per i soggetti over 55, la riduzione dell’indennità decorre a partire dall’8°mese di fruizione. Per avere diritto alla Naspi, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che percepisce la Naspi può perdere diritto all’indennità che sta percependo qualora inizi un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Gli effetti del nuovo rapporto di lavoro sulla Naspi differiscono in base alla misura del reddito da esso derivante, potendo comportare la perdita, la riduzione o la sospensione dell’indennità. In caso di reddito annuale superiore a 8174€ si ha la decadenza dalla Naspi se il rapporto di lavoro ha una durata superiore a 6 mesi o la sospensione per la durata del rapporto di lavoro se non superiore a 6 mesi. Se il reddito annuo non supera la no tax area, quindi 8174€, è esente da imposizione fiscale si ha il mantenimento dell’indennità in misura ridotta. L’indennità INPS viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto con ricalcolo della riduzione dovuta in sede di dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività, deve comunicare all’INPS il reddito presunto onde evitare di perdere il diritto all’indennità. Al fine del mantenimento dell’indennità, il nuovo datore di lavoro dev’essere diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla Naspi. In caso di avviamento di un’attività di lavoro autonoma, il lavoratore continua a percepire la Naspi in misura ridotta purché il reddito annuale derivante da tale attività non superi la soglia di esenzione da imposizione fiscale( 5500€) e comunichi all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. La Naspi viene diminuita di un importo pari all’80% del reddito previsto. L’effettiva riduzione spettante verrà ricalcolata in sede di dichiarazione dei redditi. L’indennità di disoccupazione può essere compatibile anche con lo svolgimento di attività che non sono inquadrate nell’ambito del lavoro subordinato ma che danno luogo ad un compenso. E’ riconosciuta la piena compatibilità della Naspi con tirocini, borse di studio, assegni di ricerca, prestazioni di lavoro occasionali, servizio civile, attività sportiva dilettantistica, svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, soci di società di persone o capitali in presenza di soli redditi da capitale.
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