ESENZIONE BOLLO AUTO

ESENZIONE BOLLO AUTO

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza che chiarisce la condizioni per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del bollo auto per le persone con disabilità. L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del disabile, a condizione che lui sia fiscalmente a carico del primo. Se il disabile è titolare di più veicoli, l’esenzione spetta solo ad uno di essi ed egli dovrà indicare la targa dell’auto prescelta. La richiesta di esenzione si deve presentare presso l’ufficio tributi della Regione una sola volta: l’istanza, infatti, non va rinnovata in quanto l’esenzione è valida anche per gli anni successivi. La cilindrata del veicolo oggetto di esenzione non deve essere superiore a: 2000cc se alimentato a benzina o ad alimentazione combinata e 2800cc se alimentato a gasolio. Possono ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto i disabili a cui non sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento ma che sono comunque affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione ai sensi dell’art 30 comma 7 della legge 388/2000, e coloro che sono affetti da handicap grave ai sensi del 3 comma dell’art 3 della legge 104 del 1992. L’handicap grave deve essere documentato mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica. Tale documento deve riportare, espressamente, la menomazione e deve attestare l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. Il verbale di invalidità deve fare esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. Nel caso di disabilità motorie ridotte, l’esenzione bollo è concessa a condizione che il veicolo sia adatto alle esigenze specifiche della persona esplicitamente annotate sul certificato di invalidità. La legge 104, ovviamente mostra un elenco molto ampio di quella che può essere una disabilità ma ai fini dell’agevolazione in questione è fondamentale che essa sia di carattere motorio. La sentenza stabilisce che anche dopo la riforma introdotta dall’art 30 per i disabile con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, l’esenzione dal bollo auto rimane condizionata all’adattamento del veicolo alle proprie esigenze di mobilità.

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