DECRETO INGIUNTIVO CON FATTURA

DECRETO INGIUNTIVO CON FATTURA

Il decreto ingiuntivo è un atto giudiziario con cui il tribunale intima il debitore a saldare il suo debito. Esso è un passaggio fondamentale per avviare la riscossione in caso di futuro inadempimento. Per ottenere un decreto ingiuntivo bisogna provare con certezza l’esistenza del credito e del suo ammontare. La fattura non è solo idonea a questo scopo ma è anche sufficiente a provare il credito e a consentire l’emissione immediata del decreto ingiuntivo. La fattura è quindi un titolo idoneo a provare l’esistenza del credito per l’emissione di un decreto ingiuntivo. E’ possibile chiedere questo atto al giudice di pace o affidarsi al proprio legale per il ricorso e ottenere subito il decreto ingiuntivo presentando la sola fattura. Questo principio è confermato da diverse sentenze di tribunali ordinari ma anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.15383 del 2010. Essa afferma però un altro principio. Nonostante la fattura sia un titolo all’ottenimento di un decreto ingiuntivo non è sufficiente nel giudizio di opposizione in cui il creditore dovrà presentare i mezzi di prova ordinari. Quindi la sola fattura è utile a ottenere un decreto ingiuntivo e a pretendere il pagamento dal debitore ma nel caso in cui quest’ultimo si opponesse, sarà necessario dimostrarne l’esistenza diversamente. L’opposizione a un decreto ingiuntivo immotivata non è una scelta utile ma la sua emissione consente di interrompere la prescrizione in modo sicuro. In caso di opposizione bisogna prepararsi a deporre mezzi di prova oggettivamente apprezzabili, compresi quelli utili a dimostrare l’esecuzione dell’opera o prestazione per cui si esige il pagamento. Se i debiti sono esistenti, il decreto ingiuntivo è utile per esigerli e ottenerlo provando il credito con la fattura è il modo più semplice e veloce. Affinché la fattura sia efficace, essa deve contenere i dati del venditore o del professionista, i dati del cliente o acquirente, la data di emissione e le condizioni di vendita tra cui la modalità di pagamento e infine l’oggetto della fattura. Per le modalità di presentazione della fattura ai fini di prova è fondamentale verificare le condizioni previste dal tribunale competente sul ricorso: molti tribunali pretendono l’estratto notarile delle scritture contabili mentre altri ammettono l’invio della fattura elettronica. Dal 2024 nessun tribunale potrà pretendere l’estratto notarli perché le fatture elettroniche andranno a sostituire la fatturazione cartacea per contribuenti minimi e forfettari. L’invio della fattura per ottenere il decreto ingiuntivo avviene secondo le modalità stabilite dal tribunale fino alla fine del 2023. E’ utile allegare alla fattura anche la prova di notifica al destinatario con una raccomandata a/r o con PEC.

Info sull'autore

admin administrator

Lascia una risposta