La Tari è una tassa a carattere regionale: le sue regole e istituzioni sono dettate dai Comuni. Per avere un calendario preciso delle scadenze è quindi necessario fare riferimento alle istituzioni del comune di appartenenza. Tuttavia, ci sono delle linee guida a livello nazionale che ogni Comune deve rispettare ovvero la possibilità di predisporre un pagamento rateale e che l’ultima rata sia versata dopo il 30 novembre. La scadenza della Tari varia in base alle disposizioni dei diversi Comuni e generalmente è suddivisa in due o massimo quattro rate: il primo acconto a fine aprile, un secondo acconto entro fine luglio e il saldo finale entro il 31 dicembre. Nel tempo la tassa si è evoluta sostituendo le precedenti tasse comunali previste per l’erogazione di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e nel gennaio 2021 è stata soppressa la categoria dei rifiuti speciali. Nonostante le differenze previste su base locale, non cambiano le regole generali per individuare chi paga la Tari 2023 e chi ne è esente. La Tari è calcolata secondo una quota fissa ed una quota variabile. L’importo dovuto è determinato sia in relazione alle caratteristiche dell’immobile che a quelle del nucleo familiare. Abbiamo già detto che le rate possono variare dalle due alle quattro e che la normativa nazionale prevede che le scadenze debbano essere determinate stabilendo almeno due rate a scadenza semestrale di cui una dopo il 30 novembre. Le scadenze per il versamento devono essere almeno due: acconto e saldo. Solitamente l’acconto o gli acconti si pagano nel periodo compreso tra aprile e settembre mentre il saldo viene fissato tra novembre e fine anno. A decorrere dal 2022, i regolamenti relativi alla Tari devono essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno. Il presupposto del pagamento della tassa rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, suscettibili di proporre rifiuti. E’ tenuto al pagamento della Tari chiunque possieda o detenga l’immobile o l’area. A differenza dell’IMU, la tassa sui rifiuti è dovuta da chi utilizza l’immobile e non dal proprietario stesso. Soltanto in caso di affitto breve di durata non superiore ai 6 mesi, l’importo dovuto resta in capo al possessore dell’immobile e non all’utilizzatore. In caso di più possessori o detentori, il pagamento dovrà essere effettuato in solido. La Tari 2023 si paga anche sulle pertinenze, la cui superficie è sommata a quella dell’abitazione al fine del corretto calcolo della quota fissa della tassa rifiuti. Si paga la Tari anche sulla casa disabitata. La Corte di Cassazione ha evidenziato che il mancato utilizzo dell’immobile non esonera dal versamento della Tari. Per evitare l’esborso, il contribuente deve dimostrare che il locale non è idoneo a produrre rifiuti dimostrando la mancanza di arredi e la mancanza di utenze attive. La sola presenza alternativa di arredi o di una sola utenza è sufficiente a far sorgere l’obbligo di pagamento della Tari basato sulla presunzione che l’immobile venga utilizzato e che produca rifiuti. Ci sono, tuttavia, casi di esonero della Tari. Rientrano nella fattispecie aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva e aree in cui non si producono rifiuti in modo autonomo (cantine, terrazze, balconi). In questi casi è possibile richiedere al proprio Comune l’esenzione dal pagamento della Tari. Non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti nel caso di immobile disabitato, nel rispetto dei requisiti sopra citati. Alle esenzioni, si affiancano anche le riduzioni. Le riduzioni possono essere obbligatorie o facoltative. Le riduzioni obbligatorie previste dalla Tari 2023 sono: riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento: in questo caso la Tari è dovuta nella misura massima del 20%, riduzioni per le zone dove non è effettuata la raccolta: la Tari è dovuta nella misura massima del 40%. Le riduzioni possono anche essere facoltative e sono disposte dal Comune. Sono esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge. Rientrano tra queste: abitazioni con un unico occupante, abitazioni e locali per uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedono a abitano la dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Alcuni contribuenti possono ottenere uno sconto automatico sulla Tari. Essi sono beneficiari del bonus sociale introdotto dal decreto Fiscale 2020 dedicato a luce, gas e acqua dedicato ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico e quindi con ISEE basso. I requisiti per accedere al bonus sono quindi un ISEE non superiore ai 9530€, famiglie numerose con almeno quattro figli a carico con ISEE fino a 20.000€ e percettori del reddito o della pensione di cittadinanza. Le modalità di calcolo della Tari 2023 vengono stabilite in base al tariffario previsto dal proprio Comune considerando la quota fissa, determinata in base ai metri quadrati dell’immobile e della relative pertinenze moltiplicati per il numero degli occupanti, e la quota variabile, ovvero la quantità di rifiuto residuo conferito e quantitativo minimo obbligatorio stabiliti da ciascun comune sulla base della delibera TARI comunale. Le regole di calcolo sono differenti per le utenze non domestiche. in tal caso, la quota variabile deve essere moltiplicata per la superficie assoggettabile al versamento della Tari. L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha approvato una delibera che fissa i nuovi criteri che i Comuni devono rispettare per emanare i regolamenti in tema rifiuti per il periodo 2022- 2025. Questo documento è entrato in vigore dal 1 gennaio 2023 e obbliga i comuni a rateizzare le quote della Tari di importo minimo di 100 euro per soggetti beneficiari del bonus sociale per disagio economico per luce, gas e acqua e per soggetti in condizioni economiche disagiate secondo i parametri definiti dall’ente territoriale competente e se l’importo addebitato supera del 30% il valore medio delle fatture emesse negli ultimi due anni. I Comuni suddividono il pagamento della Tari in tre rate: il primo acconto da versare entro aprile, il secondo acconto da versare entro la fine di luglio, il saldo da versare entro fine 2024. Le prime rate di Tari sono calcolate sulla base della tassa dovuta l’anno precedente mentre il saldo di dicembre, invece, è determinato sulla base delle tariffe stabilite per il 2024 a patto che la delibera del comune sia pubblicata entro il 28 ottobre 2024. Anche per il 2024 rimangono invariate le modalità di pagamento della Tari che può essere versata con modello F24, bollettino postale o pagamento MAV.
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