L’ACQUISTO DELLA CASA

L’ACQUISTO DELLA CASA

L’acquisto di una casa rappresenta un momento cruciale nella vita di molte persone. Scegliere a chi intestare la proprietà, se si è in una relazione di coppia, può essere comunque complicato. L’intestatario dell’immobile è colui che risulterà l’esclusivo proprietario sulla quale graveranno gli obblighi patrimoniali e le responsabilità e risulta tale dal cosiddetto “atto di provenienza”, ovvero il rogito che ha decretato il passaggio di proprietà. Poiché ogni cittadino risponde con tutto il patrimonio, presente e futuro dei debiti contratti, è sempre opportuno scegliere un soggetto che svolge un’attività priva di rischi. L’intestatario è anche l’unico che può trasferire il bene ai propri eredi. Vi è una grande differenza tra l’acquisto di una casa prima del matrimonio o dopo di esso. Quando una casa viene acquistata prima del matrimonio, essa non entra mai nel regime patrimoniale. Il regime patrimoniale indica l’insieme delle regole relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi. In assenza di una scelta diversa, al momento del matrimonio, si instaura la comunione legale dei beni e tutto ciò che viene acquistato durante il matrimonio è di proprietà di entrambi i coniugi. E’ possibile optare, anche, per la separazione dei beni, in forza della quale ciascun coniuge resta proprietario di ciò che compra con il proprio denaro. Essa può risultare da una una scelta fatta all’atto del matrimonio o in un momento successivo tramite atto notarile. La legge, infatti, permette ai coniugi di rivedere le scelte fatte in precedenza: entrambi i coniugi potranno rivolgersi ad un notaio per esprimere le loro volontà mediante un atto pubblico. Tuttavia gli acquisti fatti prima del matrimonio restano di proprietà dell’acquirente indipendentemente dal regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio. Gli acquisti fatti dopo il matrimonio seguono una regola diversa a seconda del regime patrimoniale scelto: in caso di comunione dei beni l’immobile è in comproprietà tra i coniugi ove ognuno vi è titolare al 50%. La comunione è inscindibile se non con la morte o la separazione. In caso di separazione dei beni, l’immobile è di proprietà di chi ha sottoscritto il contratto di compravendita anche se costui potrebbe comunque cointestare il bene al proprio coniuge. Per quanto riguarda le donazioni e le successioni, esse non entrano mai nella comunione dei coniugi anche se i relativi beni vengono trasferiti dopo il matrimonio. Nel caso di matrimonio con separazione dei beni, l’acquisto di un immobile da parte di un singolo coniuge egli sarà il titolare esclusivo. Se la coppia decide di lasciarsi, la casa torna al proprietario. Tuttavia, nel caso in cui i coniugi abbiano figli minori o maggiorenni non ancora maggiorenni, il giudice attribuirà il diritto di abitazione nella casa coniugale al genitore che ha in affido la prole. E’ possibile anche escludere una casa acquistata durante il matrimonio dalla comunione legale dei beni: entrambi i coniugi dovranno recarsi insieme da un notaio e insieme fare la dichiarazione di esclusione della casa dalla comunione dei beni.

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