A chiunque sarà capitato, almeno una volta, di recarsi in aeroporto e scoprire in loco il ritardo o la cancellazione del proprio volo. La normativa europea con regolamento 261/2004 stabilisce una serie di diritti per il passeggero che, a causa di ritardi o cancellazioni, è costretto a rinunciare al viaggio o a rimandare la partenza. Il passeggero può scegliere se ricevere un rimborso del prezzo del biglietto, imbarco sul primo volo alternativo, sistemazione in albergo, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Inoltre gli è dovuta anche la compensazione pecuniaria. L’ammontare della compensazione pecuniaria riconosciuta per legge e senza bisogno della dimostrazione di un danno varia a seconda della tratta aerea e della distanza da percorrere: per tratte pari o inferiori a 1500km è pari a 250€,per tratte superiori a 1500km è pari a 400€. Per le tratte extracomunitarie si parte da un minimo di 250€ fino ad arrivare a 600€ per tratte superiori ai 3500km. La compensazione pecuniaria non spetta nell’ipotesi in cui la compagnia area riesca a dimostrare che la cancellazione è dovuta a fattori ad essa non imputabili come condizioni meteo avverse o scioperi e se il viaggiatore è stato informato della cancellazione del volo almeno 14 giorni prima della data prevista o tra le sue settimane e i sette giorni prima della partenza a condizione che non sia stato proposto un volo alternativo che parta non oltre due ore dall’orario originale e arrivi a destinazione con quattro ore di ritardo rispetto all’orario programmato o con meno di sette giorni dalla partenza con un offerta di volo che parta circa un’ora prima e arrivi massimo due ore dopo l’orario previsto. Questi indennizzi sono previsti dalla legge e vengono erogati alla semplice esibizione del biglietto. La Corte di Cassazione, nel 2008, ha affermato che possono essere risarciti i danni morali derivanti da un reato o dalla violazione di un diritto costituzionale. Con la sentenza n. 33276 del 29 novembre, la corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale ad un uomo che, a causa di un volo cancellato, non ha potuto presenziare al funerale del padre. La Corte ha quindi ribadito che il risarcimento per danno non patrimoniale è possibile in quanto la lesione di diritti è ritenuta grave e non futile. Per ottenere il risarcimento è quindi necessario che: l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione sia grave e che il danno non sia futile. Anche la corte di Giustizia UE, con sentenza C-83/10 del 13/10/211, ha stabilito che i passeggeri possono richiedere un risarcimento supplementare se la compensazione pecuniaria non copre interamente il danno subito. Il giudice deve quindi valutare se il danno morale ha superato una soglia di gravità sufficiente e l’unicità dell’evento mancato.
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