Si ha comunione ereditaria quando più persone ereditano insieme lo stesso patrimonio formando una “comproprietà”. In una situazione di comproprietà, ciascun erede possiede una parte ideale dell’eredità rappresentata da una quota percentuale che può essere trasferita a un altro coerede o a un terzo prima della divisione della comunione. Un coerede, quindi, può decidere di trasferire la propria quota ereditaria, o una parte di essa, ad un altro coerede. Se tutte le quote confluiscono in un solo coerede, la comunione si conclude senza bisogno di un procedimento di divisione formale. Per il trasferimento della quota ereditaria tra coeredi è necessario il notaio se essa comprende anche immobili. Per il trasferimento della quota ad un terzo esterno alla comunione ereditaria, il coerede deve rispettare il diritto di prelazione degli altri coeredi. Esso previene l’ingresso di estranei nella comunione poiché garantisce ai coeredi di essere “preferiti” rispetto a terzi a parità di condizioni economiche e contrattuali. Il coerede che desidera vendere la sua quota deve notificare formalmente la proposta agli altri coeredi specificandone il prezzo e le condizioni. La proposta è revocabile fino all’accettazione da parte degli altri coeredi che devono esprimere la loro decisione senza avviare trattative. Con la revoca, il cedente manifesta la volontà di non voler più vendere la propria quota. Il diritto di prelazione spetta se si intende vendere la quota ereditaria: il genitore che vuole regalare al figlio la propria quota ereditaria può farlo senza dover fare prima la proposta ai coeredi. Il diritto di prelazione non si applica quindi in caso di donazione e se il testatore ha diviso l’eredità tramite atto testamentario. Il diritto di prelazione è personale e non può essere trasferito agli eredi del coerede. Il coerede ha due mesi dalla notifica per accettare la proposta di cessione. L’accettazione è considerata valida nel momento in cui viene comunicata al coerede venditore. Se più coeredi esercitano il diritto di prelazione, la quota viene divisa in parti uguali tra loro. Se un coerede vende la sua quota senza rispettare il diritto di prelazione, la vendita rimane valida ma gli altri coeredi hanno il diritto di retratto, ossia possono riscattare la quota venduta al prezzo pagato dal terzo acquirente. Con il diritto di retratto, il coerede può sostituirsi all’acquirente terzo: eventuali cessioni successive perdono efficacia, indipendentemente dalla trascrizione dell’atto di vendita o dalla priorità delle trascrizioni successive.
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