Quando un’auto rubata diventa lo strumento per un atto vandalico, la responsabilità ricade sull’assicurazione del veicolo rubato, sul ladro, sul proprietario del mezzo o sullo stato? Sia il Tribunale di Roma, con sentenza del 30.03.2017, sia il Tribunale di Milano, con sentenza del 30.11.2005, si sono espressi al riguardo ma con conclusioni opposte. La sentenza del Tribunale di Roma del 30 marzo, presieduta dal giudice Massimo Moriconi, ipotizzando che un’auto rubata venga utilizzata con l’intento di commettere un reato, ha dichiarato che la polizza RC auto non copre i danni derivanti da azioni dolose con l’intento di causare danno poiché le polizze auto nascono per coprire danni derivanti dalla normale circolazione dei veicoli, non azioni criminali deliberate. Quindi è esclusa la copertura assicurativa in caso di dolo. Tuttavia questo principio differisce dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano che, invece, dava un significato più ampio al termine circolazione. Per il tribunale di Roma la precedente sentenza del tribunale lombardo fornisce una interpretazione sbagliata poiché perde di vista il fondamento della legge sulla RCA che non è, per l’appunto, concepita per la tutela delle condotte dolose volontariamente dirette ad arrecare danno a terzi. Il giudice, in linea con l’articolo 1917 del codice civile e col codice delle assicurazioni private, ha stabilito che la responsabilità non può essere attribuita alla compagnia assicurativa in caso di uso doloso del veicolo né tanto meno al proprietario del veicolo rubato. La legge italiana condanna come unico responsabile l’autore del danno. Se un’auto rubata provoca danni ad un altro veicolo a seguito di un incidente stradale, la vittima può rivolgersi alla propria assicurazione per il risarcimento. Se l’auto rubata era, invece, priva di assicurazione, il danneggiato deve rivolgere la propria richiesta di risarcimento al fondo di garanzia per le vittime della strada.
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