Archivio mensile Novembre 27, 2023

BONUS NATALE

Insieme alla pensione di dicembre sono in arrivo due bonus. Sono bonus quelle maggiorazioni sociali che integrano l’importo della pensione per coloro che hanno un reddito basso. Questi due bonus, insieme alla tredicesima, renderanno importante l’importo della pensione di dicembre. È stata la legge di Bilancio del 2001 a introdurre il bonus tredicesima: un importo che all’epoca aveva il valore di 300mila lire, oggi è pari a 154,94 euro, un importo fisso non soggetto a rivalutazione. Questo bonus spetta solamente a coloro che sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria) o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerate della stessa nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 509/1994. Questo bonus non spetta, quindi, agli invalidi civili o ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità delle mutualità pensioni a favore delle casalinghe. Nonostante l’importo sia lo stesso, cambiano i requisiti: ad averne diritto sono coloro che hanno una pensione che non supera l’importo del trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, il cui valore definitivo per il 2023 è pari a 7383,22 euro, 597,94 euro mensili. Spetta in misura parziale a coloro che pur avendo un reddito superiore non superano la soglia pari al trattamento minimo integrato del valore del suddetto bonus. Ci sono altri requisiti da soddisfare: il reddito complessivo, non solo la pensione, non deve superare di 1,5 volte il valore del trattamento minimo. Nel caso del pensionato coniugato, per avere diritto al bonus, il reddito complessivo coniugale non deve superare di tre volte il trattamento minimo. A luglio, ai pensionati che hanno compiuto i 64 anni di età e soddisfano determinati requisiti, è stata riconosciuta la quattordicesima mensilità. Questa è diversa dalla quattordicesima riconosciuta ai lavoratori dipendenti: il valore è infatti assegnato dalla legge e varia a seconda del reddito, del numero di contributi maturati e della gestione di appartenenza. Se a luglio, mese di pagamento della quattordicesima, non si avevano alcuni requisiti come i 64 anni di età o la pensione, requisiti che sono subentrati nei mesi successi, la normativa prevede che la quattordicesima venga pagata a dicembre.

IL TUTORE

Il tutore è un rappresentante legale che agisce per conto della persona rappresentata nei modi stabiliti dalla legge. Il tutore può essere nominato dal giudice in favore di una persona incapace solo in due circostanze: per il minore e per l’interdetto. I genitori sono automaticamente i tutori dei figli fino al 18esimo anno di età. Nel momento in cui vengono meno entrambi, per morte o decadenza della potestà genitoriale, si procede alla nomina di un tutore. In caso di più minori fratelli e sorelle, viene nominato un solo tutore. Il tutore viene nominato anche in seguito alla sentenza di interdizione, la quale accerta la completa incapacità di agire di un soggetto maggiorenne o minorenne emancipato. Le funzioni del tutore del minore e quello dell’interdetto sono, quindi, analoghe. L’interdizione è l’unica circostanza che da luogo alla nomina di un tutore per un soggetto maggiorenne. C’è, tuttavia, differenza tra il curatore e l’amministratore di sostegno. Entrambi, infatti, non possono rappresentare il soggetto e decidere in sua vece. Le funzioni del tutore sono molto più ampie e riguardano tutte le necessità della persona rappresentata. Il tutore ha il compito di: prendersi cura del soggetto in tutela, compiere atti in vece del tutelato e amministrare i suoi beni e informare il giudice in merito alle sue decisioni. Il tutore non può decidere in modo discrezionale ma deve ottenere specifiche autorizzazioni al fine di preservare il più possibile i diritti del tutelato. È necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per atti come la compravendita immobiliare, l’accettazione e rinuncia all’eredità, l’investimenti, riscossioni di capitali e stipula di contratti. L’autorizzazione del tribunale è fondamentale per vendere beni, costruire pegni e ipoteche, stipulare divisioni, compromessi e transazioni. Nella possibilità di eventuali conflitti di interesse, il giudice provvede alla nomina di un curatore speciale che affianchi il tutore quando necessario. La nomina del tutore avviene da parte del giudice dando priorità ai familiari più vicini al tutelato. Il minore che ha compiuto 12 anni o che mostra capacità di discernimento può essere ascoltato dal giudice nelle sue preferenze. Anche la volontà dell’interdetto è ascoltata dal giudice e rispettata nei limiti dei suoi interessi. Per i minorenni, si hanno diversi modi di assegnazione del tutore. Questo può avvenire tramite testamento o tramite scrittura privata del genitore prima della perdita della potestà genitoriale o della morte. Il tutore presta un giuramento in tribunale dinanzi al giudice tutelare promettendo di svolgere il suo ruolo nel rispetto del tutelato o delle sue necessità. Il tutore può essere revocato per negligenza, abuso di poteri, inettitudine o insolvenza. Sono esonerati dall’incarico di tutore i soggetti per cui l’impegno risulterebbe impossibile o troppo gravoso(ad esempio per malattia o anzianità).

IL LICENZIAMENTO

Il datore di lavoro non può licenziare i dipendenti a propria discrezione. Il licenziamento è ammesso per motivi disciplinari, legati quindi al comportamento del lavoratore, economici e organizzativi. Secondo le leggi in vigore, è vietato licenziare la dipendente donna nel periodo che intercorre tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione del suddetto. Questo divieto è volto a limitare la discriminazione ed è rivolto proprio alle dipendenti femminili. Rimane legittimo, invece, il licenziamento per giusta causa, per cessazione dell’attività aziendale o termine delle mansioni della lavoratrice o per scadenza contrattuale. È vietato licenziare una lavoratrice incinta, divieto che permane fino al 1 anno di età del figlio. È vietato licenziare il padre che si astiene dal lavoro per i primi tre mesi del figlio in mancanza della madre nelle ipotesi di grave infermità, morte, abbandono o affidamento esclusivo del padre. Rimane, tuttavia, legittimo il licenziamento nei casi espressamente previsti dalla legge, giusta causa e scadenza contrattuale compresi. È vietato licenziare il dipendente durante la malattia a meno che non superi il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il licenziamento per malattia è legittimo anche in caso di giusta causa legata alla malattia stessa, come: falso certificato medico, assenze alle visite fiscali, doppio lavoro. Non si può licenziare il dipendente assente per malattia a causa di un infortunio sul lavoro: egli ha diritto a rientrare a lavoro soltanto a guarigione ultimata. Il licenziamento di un dipendente per il venir meno della mansione a cui è adibito diventa illegittimo quando, a distanza di poco tempo, il datore di lavoro assume un altro lavoratore per le medesime occupazioni. Il licenziamento per motivi economici o giusta causa è illegittimo quando il datore di lavoro adduce motivi inesistenti o che non riesce a dare prova di contestazione da parte del dipendente. Non si può licenziare il dipendente assente per malattia a causa di infortunio sul lavoro che ha diritto a rientrare a lavoro soltanto a guarigione ultimata. Non è possibile licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo quando costui può essere adibito ad altre mansioni di cui l’azienda necessita. È vietato, inoltre, licenziare il lavoratore per esercitare ritorsioni, ad esempio, se il dipendente ha fatto causa al datore di lavoro o una vertenza. In queste ipotesi rimane fermo il diritto del datore di lavoro per licenziare il dipendente quando sussistono le condizioni previste dalla legge. È necessario che siano provabili in modo incontrovertibile perché il minimo dubbio a riguardo comporta l’illegittimità del licenziamento in quanto discriminatorio e quindi l’obbligo di reintegra del lavoratore.

BONUS PSICOLOGO

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato il decreto attuativo che da il via al riconoscimento del contributo anche per il 2023 e il 2024. Già nel 2022, il bonus ha rappresentato un valido aiuto per coloro che avevano una determinata fascia di reddito. La novità ora è rappresentata dal fatto che il bonus psicologo, dopo un periodo di sperimentazione, diventa una misura strutturale per il nostro ordinamento. Per il 2023 sono a disposizione 5 milioni di euro mentre per il 2024 saranno 8 milioni. Un’altra novità è rappresentata dall’importo che verrà incrementato a vantaggio dei cittadini che lo richiederanno. Così come per il 2022, d’ora in avanti l’importo massimo rimborsabile dipenderà dalla fascia Isee di appartenenza. I requisiti per accedere al bonus rimangono invariati: il bonus psicologo è riconosciuto una sola volta in favore della persona residente in Italia al momento della presentazione della domanda con un Isee superiore a 50mila euro. Per quanto riguarda, invece, la singola seduta, l’importo rimborsabile è sempre di 50 euro. La domanda dovrà essere presentata telematicamente dall’apposito servizio disponibile sul sito dell’Inps appena ci sarà il via libera da parte dell’istituto. Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande verrà stilata una graduatoria dove si terrà conto non solo del valore Isee ma anche dell’ordine di presentazione della domanda.

LA REM

Fin dal suo arrivo, nel 2009, la PEC ha contribuito alla digitalizzazione delle comunicazioni ufficiali. La Commissione Europea sta, già da diverso tempo, cercando di uniformare i servizi digitali all’interno dell’Unione Europea. Entro il primo trimestre del 2024, infatti, la PEC verrà sostituita dalla REM (Registered Electronic E-mail), chiamata anche PEC Europea. Molti provider stanno lavorando per rendere il passaggio tra PEC a REM il più semplice possibile, facendo in modo che dal punto di vista dell’utente il cambiamento preveda un semplice passaggio di riconoscimento.                  La differenza, infatti, tra PEC e REM, è proprio la fase di riconoscimento e di identificazione degli intestatari, fase che è obbligatoria per la REM ma non necessaria per la PEC.                     La PEC, dal punto di vista regolamentare, è un SERC (ovvero un servizio di recapito certificato) mentre la REM è un SERCQ (servizio elettronico di recapito certificato qualificato).                            Per ottenere una REM sarà indispensabile completare il riconoscimento attraverso le identità digitali SPID e CIE. Grazie al riconoscimento, la REM, oltre a garantire la ricezione del messaggio, darà anche la certezza dell’identità del destinatario.                           La REM avrà il grande vantaggio di ampliare la validità giuridica della PEC in tutta Europa. Per accedere alla REM sarà necessario abilitare un doppio fattore di autenticazione: al momento dell’accesso sul portale bisognerà inserire un codice OTP inviato o generato dall’app del provider.                Nonostante la REM porterà un servizio migliore nell’ambito delle comunicazioni tra professionisti, essa non risolverà la necessità per le aziende B2c di inviare comunicazioni su larga scala via e-mail e SMS, ottenendo una ricevuta di consegna. Questa necessità può essere soddisfatta da Servizi di Recapito Certificato che consentono di inviare comunicazioni garantendo l’effettiva consegna al destinatario e il valore legale della comunicazione.