L’ipoteca è un diritto di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene ipotecato, anche nel caso in cui detto bene venga successivamente ceduto a terzi. Il creditore con ipoteca di primo grado si soddisfa con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori. L’ipoteca, tuttavia, non dura per sempre. Essa, infatti, si estingue con il pagamento del debito. Esiste, inoltre, un termine oltre il quale decade in automatico se non rinnovata dal creditore. Le cause di estinzione dell’ipoteca possono essere, ad esempio, il pagamento del debito, la rinuncia al credito da parte del creditore, il perimento del bene, la rinuncia all’ipoteca da parte del creditore e la scadenza del termine di 20 anni e la mancata rinnovazione dell’ipoteca da parte del creditore. Una ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari e ha una durata di 20 anni. Trascorso questo termine, se non rinnovata, l’ipoteca decade e il bene viene liberato dal vincolo. I 20 anni di efficacia dell’ipoteca decorrono dal momento della presentazione della nota di iscrizione, ovvero nel momento in cui nasce l’ipoteca. Allo scadere dei 20 anni l’iscrizione si prescrive automaticamente e l’effetto dell’ipoteca cessa automaticamente senza bisogno di istanze o adempimenti. Il creditore può evitare l’estinzione dell’ipoteca rinnovandola prima che scadano i 20 anni. Se non lo fa, l’ipoteca decade ma il creditore può nuovamente iscrivere l’ipoteca se non è stato soddisfatto (se sussisteva un creditore con ipoteca di secondo grado, quest’ultima diventa di primo grado). Tuttavia se il creditore ha, nel frattempo, avviato il pignoramento immobiliare il termine ventennale scade in pendenza dell’azione esecutiva. L’iscrizione può essere rinnovata prima della scadenza per un numero illimitato di volte ma mantiene lo stesso grado se il rinnovo viene eseguito prima della scadenza del termine di 20 anni. La rinnovazione può essere eseguita anche dopo la scadenza ventennale mediante una nuova iscrizione. In caso di mancata rinnovazione delle ipoteche iscritte da 20 anni si ha la cancellazione automatica. Se più creditori hanno iscritto ipoteca sullo steso bene, esse hanno diversi gradi di priorità. In caso di esecuzione immobiliare, i creditori vengono soddisfatti nell’ordine di iscrizione. Il ricavato della vendita forzata va prima a soddisfare il creditore con l’ipoteca di primo grado e dopo, l’eventuale denaro residuo, va al creditore con l’ipoteca di secondo grado. È possibile pignorare un immobile già gravato da ipoteca: in questo caso, il creditore che ha avviato il pignoramento deve notificarlo anche al creditore ipotecario che potrà partecipare all’esecuzione forzata per salvaguardare la sua garanzia.
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