Ogni dipendente, salvo che il contratto collettivo nazionale preveda un trattamento più favorevole, ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie all’anno. Di queste quattro settimane, due devono necessariamente essere godute nell’anno in cui sono maturate e, ove possibile, in via continuativa. Le altre due possono essere godute nell’arco dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione delle suddette. Il dipendente non può mai rinunciare alle ferie in quanto esse sono un diritto indisponibile: il datore di lavoro e il lavoratore non possono accordarsi per una riduzione o una rinuncia alle ferie in cambio di un indennizzo o di una maggiorazione dello stipendio. Nel caso in cui il datore di lavoro neghi le ferie retribuite previste dalla legge, il lavoratore deve rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro. L’unico caso in cui il diritto alle ferie può essere monetizzato è quando il rapporto di lavoro cessa in corso dell’anno prima che le ferie maturate siano godute. Se il datore di lavoro licenzia il dipendente, egli può obbligare il dipendente a prendere le ferie pagandogli regolarmente lo stipendio prima di risolvere il rapporto di lavoro. Se invece è il dipendente a dimettersi, il datore di lavoro è tenuto a pagargli una indennità per ferie non godute. Questo diritto è stato ribadito dalla Cassazione con ordinanza n.32807 del 27.11.2023. Il diritto a tale indennità si prescrive dopo 10 anni per cui il dipendente, prima di tale termine, deve esigere formalmente il pagamento dal datore di lavoro. Il datore di lavoro può evitare il pagamento dell’indennità solo dimostrando di aver invitato formalmente il lavoratore a usufruire delle ferie. Il diritto alle ferie si perde sono nel caso il cui il datore di lavoro riesce a provare di aver agito con diligenza. Le dimissioni non incidono quindi sul diritto alle ferie non godute. Al riguardo la Corte ha chiarito che le dimissioni non possono essere interpretate come accettazione delle conseguenze dell’estinzione del rapporto di lavoro quindi le dimissioni non implicano la rinuncia automatica all’indennità per le ferie non godute.
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