La donazione è il trasferimento della proprietà di un bene (mobile, immobile o denaro) senza alcuna controprestazione. È, quindi, un contratto attraverso cui una parte trasferisce un diritto o assume un obbligo verso un’altra. È un atto generalmente irrevocabile spesso usato all’interno delle famiglie per intestare il patrimonio ad altri componenti del nucleo familiare come alternativa alla successione. La donazione si ritiene conclusa per atto pubblico alla presenza di un notaio e due testimoni: questo garantisce la validità dell’atto e protegge sia il donante sia il beneficiario. È nulla, ad esempio, la donazione di una casa con scrittura privata. Sono escluse da tale principio le donazioni di modico valore, ovvero quelle che non impoveriscono eccessivamente il donante, che possono essere fatte con scrittura privata o verbalmente o con la semplice consegna del bene. Il “modico valore” si determina in base alle condizioni economiche dl donante. Questa tipologia di donazioni riguarda solo i beni mobili e il denaro: per il trasferimento degli immobili è sempre necessario l’atto notarile. Abbiamo già detto che la donazione viene utilizzata nel contesto familiare come alternativa alla successione con testamento. La donazione è preferibile rispetto alla successione in quanto quest’ultima crea una comunione ereditaria di più soggetti sullo stesso bene, secondo quote di proprietà. Questa comunione, inoltre, richiede un apposito accordo per la divisione e crea spesso dissapori e contenziosi in tribunale che la donazione, invece, elimina a monte. È possibile una donazione con riserva di usufrutto: il donante si riserva la possibilità di continuare a vivere o di dare in affitto il bene che ha intestato ad un’altra persona. Il diritto di usufrutto può avere una specifica data di scadenza o protrarsi fino alla morte dell’usufruttuario. È nullo il patto scritto con cui una persona si impegna a donare, un bene ad un altro soggetto. La donazione è un atto istantaneo che non può essere soggetto a vincoli neanche se autoimposti dallo stesso donante. È vietato il patto di donazione di una quota ereditaria o di un bene che deriverà da una successione che non si è ancora aperta. Questa tipologia di accordi è nulla per violazione del divieto di patti successori. La donazione non può essere mai revocata tranne per: ingratitudine del donante o per sopravvenienza di un figlio. L’ingratitudine si verifica quando il donatario ha compiuto atti o tenuto comportamenti che coincidono con i casi di indegnità a succedere, si è reso colpevole di ingiuria grave nei confronti del donante, ha provocato un grave danno al patrimonio del donante o ha rifiutato di corrispondergli gli alimenti nei casi previsti dalla legge. L’ingratitudine non coincide, nel caso di una coppia sposata, con la violazione dei doveri del matrimonio. L’ingiuria grave deve consistere in un comportamento tale da rivelare un’avversione durevole, profonda, radicata e disistima delle qualità morali e mancanza di rispetto della dignità del donante. quanto alla sopravvenienza di un figlio deve trattarsi del primo figlio. La revoca della donazione non è valida se il donante ha già un primogenito e sopraggiunge l’arrivo di un secondogenito. È equiparata alla nascita la scoperta di un figlio che non si sapeva di avere, l’adozione o il riconoscimento di un figlio già nato. Per quanto riguarda il coniuge, i figli e gli ascendenti, la donazione si considera un anticipo della legittima, ovvero della quota minima che la legge riserva loro anche contro la volontà del testatore. Quando viene meno una persona, per vedere se questa ha rispettato le quote di legittima si fa una collazione: si verificano, quindi, tutti coloro che hanno ricevuto donazioni e il valore di quest’ultime. La legge, infatti, tutela i legittimari riservando loro una quota dell’eredità. In caso di lesione dei loro diritti, i legittimari possono agire in giudizio per contestare la divisione ereditaria ed eventualmente anche le donazioni fatte in vita dal defunto partendo dalle ultime fatte. Anche i terzi che acquistano la proprietà del bene dal donatario possono essere coinvolti nell’azione dei legittimari. Difatti possono richiedere la restituzione del bene al terzo acquirente. I legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio mentre il donante è ancora in vita. Possono, invece, convalidare la donazione e rinunciare a contestarla solo dopo la morte del donante.