L’articolo 25-bis del Codice della Crisi d’Impresa prevede un incentivo volto ad incoraggiare l’accesso delle imprese alla Composizione Negoziata della Crisi.
In merito a quanto appena scritto, l’art. 38, co. 1, D.L. n. 13/2023 prevede che, se un’impresa si trova in gravi difficoltà, l’Agenzia delle Entrate può approvare un piano di rateizzazione sino a 120 rate.
A riguardo, la situazione di disagio non è legata alla situazione economica come invece richiedono analoghe disposizioni contenute nell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, quale mezzo per favorire il buon esito delle trattative deve essere in grado di coprire ogni situazione critica, qualunque essa sia la sua origine, al fine di salvaguardare il benessere l’azienda.
Ne consegue che, agli incentivi si possono applicare le condizioni previste dall’articolo 19, D.P.R. n. 602/1973, solo in quanto compatibili e, quindi, in assenza di diverse disposizioni provvisorie.
Nel caso specifico, non vi è motivo di escludere la possibilità di richiedere il pagamento rateizzato dei debiti IVA non iscritti a registro, con rate variabili di importo crescente ogni anno.
Resta onere dell’ufficio creditore determinare l’importo delle rate pagabili e valutare eventuali parametri di riferimento, purché il piano di rateizzazione rispetti le norme sopra richiamate, prevedendo che l’importo delle rate sia incrementato in modo continuativo in misura annuale.
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