Archivio mensile Luglio 14, 2023

FURTO D’AUTO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

Spesso, lasciando l’auto in parcheggi a pagamento, ci imbattiamo in diciture dove i gestori si esentano da eventuali danni recati alle auto. Tuttavia, secondo la corte costituzionale, questi avvisi non sono sempre legittimi.
Lasciando l’auto in parcheggi recintati siamo indotti a pensare che questi siano anche custoditi, ma questo non sempre accade.
Nel momento in cui lasciamo l’auto in un parcheggio a pagamento si verifica un contratto di deposito che viene perfezionato nell’atto del pagamento.
Da questo momento in poi la responsabilità dell’auto è del gestore che sarà chiamato a risarcire il proprietario dell’auto in caso di danni o furto.
La corte costituzionale si è più volte espressa in questo ambito: per ottenere un eventuale risarcimento dal gestore non è fondamentale che il parcheggio sia effettivamente custodito ma è sufficiente che il cliente ne fosse convinto.
Diventa di rilevante importanza, quindi, il momento in cui il cliente viene messo a conoscenza delle condizioni contrattuali: esse devono essere comunicate prima della conclusione del contratto, ovvero del pagamento, e non riceverle nella ricevuta post pagamento, come spesso accade.
Di norma, quindi, i gestori dei parcheggi a pagamento sono tenuti alla custodia dei veicoli al loro interno e al loro eventuale risarcimento per danni o furto salvo diversi patti tra le due parti.
Quanto detto, ovviamente, non vale per l’utilizzo di suoli pubblici a pagamento, le cosiddette “strisce blu”, poiché il Comune mette a disposizione il suolo ma non la custodia.

IL PROPRIETARIO PUO’ MANTENERE LA RESIDENZA IN UN IMMOBILE LOCATO?

Quando si affitta un immobile, il suo possesso e diritto di godimento passano al nuovo inquilino. La proprietà rimane ovviamente al proprietario ma costui, proprio perché ha locato l’immobile, non può mantenere la residenza in un immobile di cui ha perso il diritto di godimento. L’unico modo per mantenere la residenza nell’immobile è quello di riservarsi, nel contratto di affitto, l’uso di una parte dell’immobile abbassando l’importo del canone di affitto. Se, nel contratto di affitto, non risulta in nessun punto che il proprietario si riserva l’uso di una parte dell’immobile e lo loca nella sua interezza, non può mantenere la residenza nell’immobile.
Mantenere la residenza in un immobile locato a terzi, può comportare per il proprietario dell’immobile, il non pagamento dell’Imu se l’immobile in questione risulta come prima casa. Ricordiamo che chi dichiara una residenza fittizia commette il reato di falso in atto pubblico disciplinato dall’art 483 del c.p. punibile con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. Qualora si dovesse presentare una situazione simile, l’affittuario è invitato a presentarsi all’ufficio anagrafe del comune ove è ubicato l’immobile e fare una denuncia di irreperibilità della persona in questione facendo presente che non vive nell’immobile nonostante vi abbia la residenza. La denuncia va, ovviamente, fatta quando il contratto di locazione ha ancora validità: se non si vive nell’immobile in questione, la denuncia non verrà presa in considerazione.

VERIFICA RIMBORSO 730

Dopo l’invio del modello 730/2023, i soli contribuenti che hanno l’Inps come sostituto d’imposta, possono verificare l’esito del conguaglio tramite il servizio “Assistenza fiscale 730/4: servizi al cittadino”.
Il rimborso Irpef spettante o il debito emerso dalla dichiarazione saranno erogati e trattenuti dalla prestazione che l’Inps eroga: il conguaglio sarà quindi effettuato sulla pensione, cassa integrazione o Naspi.
Il servizio di verifica, inoltre, consentirà di comunicare all’Inps eventuali modifiche o annullare l’importo della seconda rata di acconto Irpef emessa dalla dichiarazione, a partire dal prossimo 15 Luglio.
Per accedere al servizio di verifica basterà essere in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi Inps ossia Pin, Spid, CIE o Cns.
Il servizio “Assistenza fiscale 730/4 consente, inoltre, di visualizzare:
– l’avvenuta ricezione dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle entrate con i relativi importi
– la conferma che i conguagli siano saranno abbinati alle prestazioni percepite nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante
– il diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta.
– consente di tramettere la richiesta di annullamento o la variazione della seconda rata di acconto Irpef o cedolare secca.
Si evidenzia che, in caso di debito Irpef nel modello 730/2023, è opportuno inviare in tempi celeri la dichiarazione dei redditi per poter sfruttare i vantaggi della rateizzazione dei versamenti che si concluderà nel mese di novembre.

SOSPENSIONE DEL MUTUO: E’ SEMPRE CONVENIENTE?

Sospendere le rate del mutuo rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche. Il fondo Gasparini o meglio Fondo di Solidarietà per i mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, è stato istituito dalla Finanziaria nel 2007 ed ampliato durante la pandemia. Questo fondo consente di richiedere la sospensione temporanea del pagamento del mutuo fino al 31 dicembre 2023. Bisogna sottolineare che la sospensione delle rate non cancella il debito ma posticipa il periodo di rimborso, con conseguente allungamento complessivo dei tempi di estinzione del mutuo. Durante la sospensione, solo il 50% degli interessi è coperto dal Fondo Gasperini mentre l’altra metà rimane a carico del mutuatario. Sospendere la rata del mutuo per un certo periodo di tempo consente di destinare le risorse economiche ad altre spese urgenti e inderogabili ed è un’ottima soluzione se, per esempio, si dovesse perdere il lavoro. Questa soluzione può essere vantaggiosa se si prevede di riprendere i pagamenti dopo pochi mesi. Per i mutui a tasso variabile, la sospensione consente di attendere un ribasso prima di riprendere i pagamenti.
Tuttavia per valutare la convenienza della sospensione delle rate di un mutuo è necessario considerare la propria condizione economica e la tipologia di mutuo.
Come detto prima, il fondo Gasperini è stato istituito dal Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) con la legge 244 del 24 dicembre 2007. La legge n.197 del 29 dicembre 2022 ha prorogato l’accesso al fondo fino al 31 dicembre 2023. La domanda va presentata alla propria banca utilizzando il modulo scaricabile sul sito Consap e allegare la documentazione comprovante la situazione economica. Una volta accettata la domanda, il mutuo è sospeso per un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi, il fondo provvede al pagamento della quota degli interessi del mutuo o prestito nella misura del 50% e il mutuante, una volta ripresi i pagamenti, si farà carico con la restante parte di interessi che si sommerà e verrà distribuita negli anni residui. Di conseguenza, la durata del mutuo si allungherà per la durata del periodo della sospensione.
Ricordiamo che per accedere all’agevolazione:
– entro il 31 dicembre 2023 non è necessario presentare l’ISEE, – l’importo massimo del mutuo ammesso alla sospensione è di 400.000 euro, – i mutui sono stati accesi con la garanzia del fondo di garanzia “prima casa” possono accedere alla sospensione delle rate;
– non si tiene conto delle sospensioni già concesse, nel caso si sia ripreso il pagamento da almeno tre mesi. La sospensione delle rate del mutuo non è concessa a coloro che hanno già usufruito di altre agevolazioni pubbliche anche se ora è possibile ottenere la sospensione beneficiando del fondo di garanzia Consap. Inoltre non è concesso a chi possiede una polizza assicurativa che copre il debito residuo del mutuo per gli eventi esclusi del fondo.
Il fondo di solidarietà va distinto dal fondo di garanzia Consap per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa. Il primo è nato nel 2007 con l’idea di offrire una tutela a quelle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate per la propria abitazione, il secondo ha l’obbiettivo di favorire, grazie alla garanzia dello Stato, l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della propria abitazione. Quest’ultimo è concesso a coppie under 35, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, giovani under 36 e per finanziamenti non superiori ai 250.000 euro. Possono sospendere le rate del mutuo le persone fisiche e le cooperative titolari di un mutuo per abitazione principale e che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano avuto:- una cessazione del rapporto di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato, parasubordinato) che ha portato alla condizione di disoccupazione; – una sospensione dal lavoro, ovvero quando un lavoratore viene messo in pausa per 30 giorni; – riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% per 30 giorni; – morte, handicap grave o invalidità civile fino all’ 80%. La sospensione del mutuo è concessa ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno ottenuto mutui ipotecari tramite tali cooperative. La domanda va presentata alla banca presso la quale si è ottenuto il mutuo allegando un documento d’identità in corso di validità, la lettera di licenziamento o la documentazione comprovante le dimissioni per giusta causa, la copia del contratto di lavoro con le motivazioni che hanno portato al licenziamento, la certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL di competenza e la domanda di accesso al Fondo. Dopo le dovute verifiche, entro 15 giorni Consap comunicherà se il richiedente è stato ammesso o meno al fondo di solidarietà prima casa per la sospensione delle rate del mutuo. Prima di fare domanda al fondo è opportuno considerare che, le rate del mutuo vengono sospese ma gli interessi continuano ad accumularsi sul capitale residuo prolungando di fatto la durata del mutuo. Inoltre dev’essere previsto da contratto: alcune banche non permettono la sospensione nei primi anni di ammortamento o la limitano a un solo periodo nell’arco della durata del mutuo. È possibile accedere al fondo solo per la prima casa: per gli altri immobili le regole sono stabilite dalle singole banche. E’ possibile sospendere le rate del mutuo non più di 2-3 volte nel corso del finanziamento. Prima di ricorrere alla sospensione del mutuo è opportuno valutare una rinegoziazione del mutuo o una surroga del mutuo, ovvero il trasferimento del proprio debito in un’altra banca dalle condizioni più favorevoli.

È POSSIBILE LA CESSIONE DEL CREDITO SE I LAVORI SONO STATI EFFETTUATI IN DUE DIVERSI ANNI?

Se un committente dopo aver consegnato un SAL (stato avanzamento lavori) nel 2022 ne consegna un altro agli inizi del 2023, è probabile che quest’ultimo riguardi spese che sono state sostenute anche nell’anno di imposta precedente. Ricordiamo che la cessione del credito e lo sconto in fattura richiedono l’asseverazione almeno del 30% dei lavori per ogni SAL. La risposta a Interpello 56 del 2022 precisa che è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura corrispondente alla detrazione per il Superbonus, solo se il SAL si riferisce ad almeno il 30% complessivo dei lavori non specificando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposti diversi. La cessione del credito o lo sconto in fattura possono essere esercitati solo alla soglia del 30%. Si ritiene, però, che il contribuente che nel 2022 abbia presentato un Sal del 30% a inizio anno comprendente lavori eseguiti e pagati nel 2021 possa anche portare in detrazione le spese. È possibile, quindi, avvalersi del beneficio fiscale nella dichiarazione 2022 riferita all’anno di imposta 2021. Stesso discorso vale per un Sal del 2023 con le spese del 2022. Per le rate non fruite con la detrazione, si può invece effettuare la cessione del credito. Questa tesi è confermata dalla circolare 23/E del 2022 che afferma che qualora il SAL emesso non si riferisca almeno al 30% degli interventi realizzati fino a quel momento, è possibile fruire per i corrispondenti importi fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Per le successive rate, una volta raggiunto un Sal del 30%, si potrà esercitare l’opzione della cessione o lo sconto in fattura.

SUPERBONUS SOLO SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE?

Il superbonus ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi mesi. Inizialmente il Superbonus permetteva di ottenere una detrazione di importo pari al 110% non necessariamente sulla prima casa. Per il 2023 le cose sono molto cambiate: l’agevolazione è scesa al 90% ma soprattutto è riconosciuta solo per l’abitazione principale. L’Agenzia delle entrate ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 per i lavori di ristrutturazione edile che consentono un miglioramento di almeno due classi energetiche, è possibile usufruire della detrazione fiscale pari al 90% dei costi sostenuti tenendo, però, conto di alcune condizioni. In primo luogo l’intervento deve essere eseguito da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Il contribuente deve essere titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile che deve essere adibito ad abitazione principale. Inoltre il contribuente che sostiene l’impresa deve avere un reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro. L’art 10 del Tuir, comma 3, definisce cosa si intende per abitazione principale ovvero quella dove la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto dell’eventuale variazione della dimora abituale nel caso in cui la persona si trovi presso strutture di ricovero tranne nel caso in cui l’abitazione risulti locata. Ne consegue, quindi, che si può richiedere la detrazione anche quando gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente. Per determinare se un immobile può essere considerato abitazione principale non deve aversi come riferimento la situazione al momento dell’inizio dei lavori ma quella che si ha alla fine. La circolare 13 del 2023 chiarisce questa casistica: se inizio i lavori in un’abitazione che non può essere considerata dimora abituale ma al termine degli stessi mi trasferisco e ci vivo abitualmente, l’immobile verrà considerato dimora abituale e potrò usufruire delle detrazioni del superbonus al 90%.

BONUS BOLLETTE PER DISAGIO FISICO 2023

Il bonus bollette per disagio fisico 2023 e’ un beneficio che l’Arera ha riservato, anche per quest’anno, a tutti i clienti domestici affetti da grave malattia costretti ad usare apparecchiature elettromedicali salvavita che comportino un grave dispendio di energia. Possono richiedere il bonus anche i clienti domestici che convivono con un soggetto affetto da grave malattia. Il bonus, quindi, è riservato a tutti i nuclei familiari in cui sia presente un componente del nucleo con condizioni di disagio fisico. I requisiti per accedervi sono rimasti gli stessi degli anni passati: è necessario che nel nucleo familiare sia presente un componente affetto da grave malattia che richiede l’utilizzo di uno dei macchinari elettromedicali esplicitato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Per beneficiare di questo bonus non occorre essere in possesso del modello ISEE. La domanda va presentata presso il proprio comune di appartenenza. Insieme ad essa vanno allegati un certificato della ASL che attesti la grave condizione di salute, un certificato che attesti che l’uso della apparecchiatura sia fondamentale per il supporto vitale, il tipo di apparecchiatura usata e l’indirizzo di abitazione dove è installata. Alla domanda vanno anche allegati il modulo B e un documento di identità del richiedente e del malato. Inoltre bisogna avere a disposizione un codice POD e la potenza impiegata o disponibile, informazioni reperibili in qualsiasi bolletta. Il valore del bonus e‘ variabile e dipende da diversi fattori come la potenza della fornitura, la tipologia di apparecchio usato e il tempo di utilizzo giornaliero. L’importo del bonus è scontato direttamente in bolletta, suddiviso sule bollette dei 12 mesi. Se la ASL non da informazioni sulla tipologia di macchinario, verrà assegnata la fascia di valore minima. Le fasce variano dai 59,80 euro ai 210,68 euro. La domanda per il bonus prima di essere accettata deve effettuare una serie di controlli prima di essere validata. Al termine di questi controlli inizia la sua validità che dura per tutto il tempo che dovranno essere utilizzate le apparecchiature Salvavita. Nel momento in cui si cessa l’uso di questi strumenti, questo dev’essere comunicato al proprio fornitore di energia elettrica che provvederà alla sospensione del bonus.

PIGNORAMENTO SOSPESO CON LA ROTTAMAZIONE QUARTER

La legge di Bilancio 2023 ha offerto ai contribuenti una serie di misure per consentire loro di sanare le posizioni debitorie con il Fisco. La tregua fiscale ha previsto ben 12 misure diverse ma la “misura regina” è stata sicuramente la rottamazione delle cartelle esattoriali.
La stessa rottamazione oltre a offrire ingenti sconti sul debito da pagare, presenta numerosi vantaggi “secondari”, uno tra questi è sicuramente la cancellazione del fermo amministrativo del veicolo con il pagamento della prima rata. Ma la rottamazione delle cartelle, già con la semplice domanda di adesione, impedisce la prosecuzione delle eventuali procedure esecutive già avviate.
Chi ha un pignoramento presso terzi in atto, con la sola presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata lo ha sospeso. Con il pagamento della prima rata il 31 ottobre 2023, il pignoramento viene definitivamente estinto poiché la legge di Bilancio 2023 con la sola presentazione della domanda va a impedire la prosecuzione delle eventuali procedure esecutive già in corso.
Con l’interpello dell’Agenzia delle Entrate 128 del 2020, la presentazione dell’istanza di adesione sospende le procedure di pignoramento presso terzi che, anche se avviate, non possono proseguire.
Con il pagamento della prima o unica rata della rottamazione, il 31 ottobre, il pignoramento, quindi, si estingue totalmente e le somme dovute a terzi si svincolano e rientrano pienamente nella disponibilità del possessore.

SI PUO’ EREDITARE L’USUFRUTTO?

L’usufrutto è un diritto che consente a una persona diversa dal proprietario di usare un bene e godere dei suoi frutti. È un diritto per sua natura temporaneo e termina alla data di scadenza pattuita o al verificarsi di determinate circostanze:
– prescrizione del diritto dopo 20 anni di mancato utilizzo,
– consolidazione, ovvero l’acquisto da parte dell’usufruttuario del bene oggetto dell’usufrutto,
– perimetro totale del bene,
– abuso del diritto di usufrutto, ovvero quando l’usufruttuario non adempie ai suoi doveri e agisce oltre i limiti consentiti dal suo diritto;
– rinuncia dell’usufruttuario.
Quando nessuna di queste condizioni si verifica e le parti non hanno stabilito una scadenza, il diritto di usufrutto mantiene il suo carattere di temporaneità e si estingue alla morte dell’usufruttuario.
L’estinzione del diritto di usufrutto impedisce all’usufruttuario di trasmetterlo ai suoi eredi quindi ne consegue che l’usufrutto non è ereditabile. Esso, tuttavia, è cedibile ma si estingue in ogni caso alla morte del cedente e primo usufruttuario. Si considera l’usufrutto intrasmissibile con l’eredità facendo riferimento al diritto di usufrutto del defunto. Nulla vieta però di creare con il testamento un diritto di usufrutto in favore degli eredi su uno o più beni appartenenti al patrimonio ereditario. Quindi si può ereditare l’usufrutto quando il testamento lo costituisce su un bene del patrimonio ereditario. Al contrario, non si può ereditare il diritto di usufrutto di cui era titolare il defunto su un bene altrui.
Tra i vari poteri riconosciuti al titolare di un diritto di proprietà vi è proprio la costituzione del diritto di usufrutto, che può essere eseguito tramite il testamento.
In assenza di quest’ultimo, a nessun erede viene riconosciuto il diritto di usufrutto sui beni ereditari, ma se ne trasmette la proprietà in modo proporzionale alle quote ereditarie. Anche il diritto di abitazione del coniuge superstite non rappresenta un usufrutto e ha come principale differenza l’impossibilità di cessione del diritto. Tramite il testamento è possibile conferire agli eredi il diritto di usufrutto su qualsiasi bene ereditario purché infungibile o inconsumabile. Data la temporaneità di questo diritto, l’usufruttuario è tenuto a restituire il bene alla scadenza.
Ricordiamo usufruttuario e proprietario non possono mai coincidere: con l’acquisto della proprietà cessa il diritto di usufrutto. È quindi utile prevedere l’usufrutto nel testamento quando per legge o volontà del testatore stesso, ci sono già una o più persone a cui spetta il diritto di proprietà.
Tramite la costituzione testamentaria dell’usufrutto è possibile assolvere a due funzioni:
– riesce a evitare il trasferimento di proprietà del bene a una persona, garantendole al contempo la possibilità di utilizzarlo;
– deroga all’inviolabilità delle quote di legittimità senza possibilità di opposizioni.

ARRIVA “DEDICATA A TE”

Si chiama “Dedicata a te” la nuova prepagata di Poste Italiane riservata alle famiglie collocate nelle posizioni utili della graduatoria realizzata per il progetto carta solidale in favore delle famiglie con Isee inferiore a 15mila euro. La conferma arriva direttamente dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Sono a disposizione 1 milione e 300 mila card che potranno essere ritirate presso gli uffici postali.
La carta contiene al suo interno un importo di 382,50 euro da utilizzare per l’acquisto di alcuni generi alimentari. I possessori della carta avranno a disposizione degli ulteriori sconti sugli acquisti, così da poter risparmiare ulteriormente sulla spesa. Grazie alle risorse stanziate in legge di Bilancio 2023, è stato possibile riconoscere 1milione e 300mila card ad altrettante famiglie che sono risultate idonee e vincitrici nella graduatoria comunale del comune di residenza.
Ad averne diritto sono le famiglie che possiedono un Isee inferiore ai 15mila euro ma che non usufruiscono del reddito di cittadinanza o i cui componenti beneficiano di altri sostegni al reddito come l’indennità di disoccupazione Naspi. Concorrono alla graduatoria, oltre agli esclusi, tutte le famiglie che, alla data del 12 maggio 2023, avevano un Isee in corso di validità.
Il comune, sulla base del numero di carte assegnate, stila una graduatoria tenendo conto del seguente ordine di precedenza:
– nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2009. Tra questi viene data precedenza ai nuclei con indicatore Isee più basso;
– nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005;
– altri nuclei familiari con Isee nei termini stabiliti.
La procedura è automatica: non servirà nessuna domanda da inviare. Con la card “Dedicata a te” si potranno acquistare solo prodotti di genere alimentare con l’eccezione degli alcolici, presso supermercati e alimentari. Il plafond è di 382,50 euro che potranno aumentare a partire dal 1° ottobre 2023 qualora ci siano risorse residue. Non è possibile prelevare l’importo accreditato per nessun motivo: il bonus può essere speso solo per mezzo dell’apposita carta che verrà intestata a colui che ha richiesto l’Isee.
Gli esercizi commerciali che aderiranno al piano di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità, dovrebbero applicare uno sconto speciale per chi è in possesso della carta, uno sconto del 15% del costo della spesa effettuata. Non ci sono scadenze per l’uso della carta: l’unico vincolo è che entro il 15 settembre 2023 bisogna effettuare un pagamento altrimenti il credito viene bloccato.
Le card “Dedicato a te” sono già pronte e la loro consegna verrà gestita dagli uffici postali.
Il comune avviserà le famiglie “vincitrici” comunicando loro la data di consegna e l’indirizzo dell’ufficio incaricato.