Archivio mensile Luglio 14, 2023

ADDIO AL RdC

Circa 440mila famiglie percepiranno questo mese l’ultima ricarica del beneficio, destinato comunque ad avviarsi ad una conclusione data l’abrogazione in programma per il 1° gennaio 2024. Perderanno il RdC a luglio tutte le famiglie la cui prossima ricarica sarà la settima percepita nel corso del 2023 con eccezione di famiglie con un componente disabile, minorenne o ultrasessantenne. Per le famiglie che non soddisfano queste caratteristiche scatta la decadenza del reddito di cittadinanza senza alcuna possibilità di richiedere un rinnovo.
Le famiglie che hanno componenti maggiorenni ma con meno di 21 anni possono presentare domanda di Assegno unico all’Inps.
L’assegno unico universale spetta anche ai maggiorenni a patto che non abbiano compiuto 21 anni e che rientrano in queste categorie:
– frequentano un corso di formazione scolastica o professionale
-svolgono un tirocinio e possiedono un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro
– siano registrati come disoccupati
– svolgono il servizio civile universale.
A settembre, inoltre, partirà il Supporto per la formazione e il lavoro, misura rivolta a tutti coloro che non percepiscono il reddito di cittadinanza e che nel frattempo si stanno impegnando nel formarsi.
Potranno prendere parte a questa misura solo coloro che fanno parte di un nucleo isee inferiore a 6000euro.

L’INFLAZIONE SCENDE MA CONTINUANO AD AUMENTARE I BENI DI PRIMA NECESSITA’

Anche se l’inflazione sembra stia allentando la sua morsa, i prezzi dei beni di prima necessità al supermercato continuano ad aumentare. Il sospetto, da parte delle associazioni dei consumatori, è che si stia speculando sulle recenti tragedie per continuare ad alzare i prezzi dei generi alimentari.
L’aumento dei prezzi riguarda soprattutto beni di utilizzo quotidiano come olio, pasta, zucchero. Questi aumenti, ovviamente, incidono sulle finanze familiari e proprio perché il rincaro dei prezzi nella vendita al dettaglio non corrisponde al a quello reale di inflazione, le associazioni di consumatori parlano di possibile speculazione. Infatti, dall’inizio dell’anno l’inflazione è scesa del 4% ma la stessa discesa non si è riscontrata nel fare la spesa al supermercato dove l’attenuazione dei prezzi non corrisponde al 4% ma a poco meno del 2%. La stessa pasta, ad esempio, a maggio ha subito una discesa dello 0.3% rispetto al mese precedente ma a giugno ha avuto un nuovo aumento dello 0.6%. Tali aumenti si registrano anche in altre tipologie di alimenti, come zucchero, riso che, rispetto all’anno scorso hanno avuto un rincaro superiore al 32 %.
Rincari vertiginosi si registrano anche per gelati, latte, verdure fresche, succhi di frutta, surgelati, alimenti per l’infanzia, uova e formaggi.

RIMBORSO ERRATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE: COME COMPORTARSI?

Può capitare, magari non frequentemente, che l’Agenzia delle Entrate eroghi un importo sbagliato. Il contribuente, in caso di importo maggiore o minore rispetto a quello spettante, deve mettersi in contatto con l’Agenzia delle Entrate per regolarizzare la propria situazione. Quindi, qualora a seguito di controlli, risulti un rimborso maggiore o minore rispetto a quello richiesto dal contribuente successivamente alla dichiarazione dei redditi l’Agenzia invia una comunicazione. La comunicazione avverte il contribuente dell’esistenza di un possibile maggior credito emerso dalle operazioni di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.
Questo credito: – può essere confermato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo;
– può essere rimborsato per l’anno in corso.
Qualora il contribuente dovesse trovarsi in una situazione del genere può chiedere maggiori informazioni o recandosi presso un ufficio territoriale o telefonando ai numeri 800.9.96.96 e 0696668907.
Ricordiamo che i rimborsi vengono accreditati direttamente sul conto corrente del contribuente: è importante controllare di aver comunicato all’Agenzia delle Entrate i dati iban corretti.
Eventuali cambiamenti vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il portale dedicato usando il modello apposito allegando una PEC o recandosi in qualsiasi ufficio delle Entrate con una copia del documento d’identità in corso di validità.

TASSE DI MAGAZZINO

Le giacenze di materie prime, semilavorati, prodotti e merci presenti nel magazzino rappresentano delle rimanenze che hanno una rilevanza fiscale. La normativa prevede che le imprese debbano far l’inventario almeno una volta l’anno entro il 31 Gennaio in quanto rappresenta un valore per l’azienda che va ad incidere sulla determinazione del risultato di esercizio e quindi anche sul versamento delle imposte. L’inventario di magazzino deve essere predisposto attraverso un elenco dei beni organizzato per categoria. Dev’essere quindi determinato seguendo parametri come il prezzo di acquisto del bene, costo di produzione del bene e valore di realizzazione determinabile dall’andamento del mercato. Il valore del magazzino deve comparire nel bilancio di esercizio e va ad incidere sul risultato di esercizio rappresentando una voce di attivo dello Stato patrimoniale. Il magazzino quindi incide sulle tasse e quindi alterarne il suo valore è illegale.
L’Agenzia delle entrate riesce facilmente a rilevare le varie discordanze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente in magazzino grazie all’uso di software in grado di confrontare i movimenti di entrata e quelli di uscita. A loro supporto ci sono anche i questionari Isa. I soggetti obbligati alla tenuta della contabilità del magazzino sono: – le imprese i cui ricavi delle vendite superano i 5.164.568,99€ – imprese il cui valore di magazzino è superiore a 1.032.913,80€. Il prospetto delle rimanenze di fine anno, invece, deve essere tenuto da tutti.
Per la determinazione della base imponibile ai fini della tassazione del magazzino, il contribuente ha a disposizione tre metodi di valorizzazione del magazzino: – costo medio ponderato annuale, ovvero la media del costo pagato per le unità rimanenti in magazzino – First In-First Out (FIFO) utilizzata principalmente per i prodotti alimentari
– Last In- First Out (LIFO) utilizzato per i prodotti non deperibili. Il contribuente non può scegliere di anno in anno quale metodo adottare, ma sceglierne uno e adottarlo nel tempo. Si può cambiare metodo in casi eccezionali, indicati, modificati e qualificati nella nota integrativa e dandone indicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
Per quanto riguarda, invece, i prodotti in corso di produzione per il prospetto delle rimanenze si tiene conto dei valori dei costi sostenuti al 31.12. per i lavori in corso su ordinazione la valutazione avverrà sulla base delle spese sostenute nell’esercizio.

PROCESSO TELEMATICO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

È partito da pochi giorni il progetto Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace previsto dalla riforma Cartabia. Il progetto ha dato avvio al valore legale delle comunicazioni/notificazioni telematiche, la disponibilità della funzionalità di deposito nelle varie fasi processuali per gli attori esterni e la realizzazione di un Portale dei Giudici a supporto dell’attività giudiziaria dei Magistrati Onorari. È stata attuata una duplice soluzione applicativa: SIGP a uso delle Cancellerie degli Uffici dei Giudici di Pace e ampliato funzionalmente il “Portale dei Giudici di Pace”. Questo portale consente la firma digitale dei procedimenti da parte dei Giudici di Pace tramite la firma remota Multisign da richiedere tramite il canale IR. È stata, inoltre, prevista anche la firma tramite dispositivo SmartCard e la firma tramite dispositivo personale di firma digitale. Per consentire ai giudici di pace di lavorare sono stati acquistati dal ministero 6712 pc portatili.

VISITE A SORPESA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE: SONO CONSENTITE?

La legge stabilisce che il proprietario può visitare l’appartamento, sia per controllarne lo stato sia per farlo vedere ad altri possibili locatari, quando il contratto è prossimo alla scadenza. Quindi le visite sono consentite ma devono essere concordate e essere in presenza del locatario. Infatti, pur mantenendone la proprietà, il diritto di abitazione, di libero possesso e di godimento passano all’inquilino nel momento in cui il contratto di locazione viene sottoscritto. Il proprietario ha sempre diritto al controllo dell’immobile ma è anche vero che l’inquilino ha il diritto di godere della propria residenza senza avere il timore di eventuali intrusioni del proprietario della casa. Spesso lo stesso contratto di locazione prevede delle clausole in cui è previsto che ogni determinato periodo il proprietario ha il diritto di visitare l’immobile per verificarne lo stato per garantire ad entrambe le parti il mantenimento dei propri diritti. Sempre nel contratto possono essere specificate delle eventuali visite da parte di terzi all’avvicinarsi dello scadere del contratto di locazione. Anche queste visite dovranno essere concordate e essere in presenza dell’inquilino poiché è ancora residente nell’immobile contenente le sue cose. Queste visite sono consentite anche se non espressamente definite nel contratto di locazione purché siano sempre concordate e in presenza dell’inquilino. Il proprietario dell’immobile, infatti, non può entrare nell’immobile con un mazzo di chiavi rimasto in suo possesso all’insaputa del locatore in quanto questo costituirebbe un reato di violazione del domicilio.

NOVITA’ NEL MONDO DEL CODICE DELLA STRADA

Il nuovo codice della strada dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo autunno e, in particolare, l’art 8 del decreto legislativo n.285 è dedicato alla regolamentazione della circolazione dei velocipedi.
Le strade urbane ciclabili sono strade a un’unica carreggiata in cui hanno la priorità biciclette e velocipedi, sono determinate da una apposita segnaletica verticale e il limite consentito è di 30 km/h. Le corsie ciclabili, invece, coincidono con quelle corsie situate sul lato destro della carreggiata e i veicoli a motore sono tenuti a dar loro precedenza. Si prevede l’introduzione del doppio senso di marcia per quanto riguarda la corsia ciclabile, consentendo alle biciclette di viaggiare in entrambi i sensi anche sule strade a senso unico. Anche in questo caso il limite di velocità non potrà essere superiore a 30 km/h.
Le zone ciclabili sono aree urbane dove è garantita la priorità ai velocipedi ma la limitazione e/o esclusione di circolazione è rimessa al Comune competente. Anche nelle zone ciclabili, le biciclette possono mantenere qualsiasi posizione all’interno della carreggiata e i veicoli a motore devono rispettare le regole generali sulla precedenza. Le zone di assestamento ciclabile, ovvero le zone segnalate da un’area rossa, sono riservate ai velocipedi per consentire loro di effettuare le manovre e riprendere la marcia al segnale del semaforo. L’obbiettivo è quello di introdurre le zone di assestamento ciclabile in diverse intersezioni semaforiche in strade a senso unico di marcia e con una velocità non superiore ai 50 km/h dove i velocipedi potranno compiere in tutta sicurezza le manovre necessarie durante il rosso del semaforo. L’apposizione di queste zone dovrà rispettare i requisiti di sicurezza e sarà prevista soltanto nei luoghi con particolare flusso ciclabile.

OPERE DI INGEGNO NEL MODELLO 730

Oltre ai redditi derivanti da lavori subordinati e continuativi, può capitare che nel corso dell’anno si effettuino delle prestazioni di lavoro autonomo che non hanno il carattere della abitualità, professionalità e della eterodeterminazione.
Ai sensi dell’art 53 del Tuir queste sono prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di sfruttamento delle opere di ingegno. Queste tipologie di lavoro non necessitano di una presentazione dei redditi RP ma possono essere inseriti nel 730 se il soggetto percettore, nel corso del periodo d’imposta, abbia percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato. Questo è possibile anche nei casi in cui la dichiarazione non abbia un sostituto d’imposta. I redditi percepiti da indicare nel rigo D3 del 730/2023 sono: – proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere di ingegno e di invenzioni industriali (brevetti, know how) – redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione – redditi derivanti dalla partecipazione agli utili spettante ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni o a società limitata.
Nel rigo D3 del modello 730 confluiscono anche i redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere di ingegno se percepiti dall’autore o inventore. Se, invece, percepiti da aventi causa a titolo gratuito o da soggetti che hanno acquistato tali diritti a titolo oneroso, essi confluiranno nel rigo D4 codice 6.
I compensi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art 67 del Tuir, confluiscono del quadro D rigo D5 specificando la tipologia di reddito percepito, le somme percepite e le ritenute d’acconto subite. Le spese da portare in diminuzione del reddito non possono mai superare il corrispettivo percepito.
Per tutte queste categorie di reddito è prevista una detrazione dell’imposta lorda decrescente all’aumentare del reddito complessivo non cumulabile con quella per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ROTTAMAZIONE CARTELLE 2023

Il contribuente, una volta presentata la domanda, deve attendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate poiché non tutte le cartelle esattoriali rientrano nella rottamazione delle cartelle 2023. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, messo a disposizione dei contribuenti un prospetto informativo per aiutarli a capire quali debiti rientrano nella rottamazione ma non sempre questo prospetto fornisce sin dalla prima volta un elenco corretto delle condizioni debitorie del contribuente.
Per questo motivo si consigliava di inviarlo per ben 2 volte. Il contribuente che ha presentato la domanda prima della messa a disposizione di questo servizio dovrà attendere una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Va ricordato che la definizione agevolata si perfeziona solo pagando la prima o unica rata con scadenza 31 Ottobre 2023. Se il debito per cui si richiede la definizione agevolata non rientra tra quelli rottamabili, l’Ader risponderà con una comunicazione di diniego. L’Agenzia delle Entrate fornirà, quindi, entro il 30 Settembre una risposta a coloro che hanno presentato una domanda di rottamazione. Per l’accettazione totale verrà indicato il codice AT, per l’accoglimento parziale verrà usato il codice AP. Se il codice che appare nella risposta è il AD, i debiti risultano accolti nella definizione agevolata ma per gli stessi non risulta dovuto nessun importo. Se il codice riportato nella comunicazione è AX, il contribuente ha sia debiti accolti nella definizione agevolata per la quale non deve pagare nulla sia altri il cui debito residuo non risulta rottamabile. Il codice RI viene usato per le richieste rigettate.

LE NOVITÀ DELLA MINI RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO.

A partire dal 1 Luglio le liti fiscali per le cause inferiori a 5000€ saranno gestite da un giudice monocratico e le relative udienze si svolgeranno, a partire dal 1 Settembre 2023, sempre in modalità telematica. La competenza scatterà in merito ai ricorsi presentati dal 1 Luglio 2023. La previsione è contenuta nella mini riforma del processo tributario: l’art 8 comma 4 della legge 31 Agosto 2022 ha disposto l’efficacia del nuovo articolo 4 del decreto legislativo 546/1992. La competenza del giudice monocratico inizialmente faceva riferimento ad una diversa soglia dei contenziosi tributari, ovvero un importo inferiore a 3000€. Con la modifica apportata dall’art 40 del decreto legge 13/2023 la soglia del valore è mutata da 3000€ a 5000 EURO. Poiché la norma opera autonomamente, il difensore non dovrà intestare il ricorso al giudice monocratico in quanto sarà già assegnato ad esso. Il nuovo art 4 bis ha anche stabilito che le controversie di valore indeterminato rimarranno di competenza del giudice a composizione collegiale. Il valore della lite verrà calcolato sulla base del nuovo principio dell’imposta virtuale. L’errata individuazione del valore della causa avrà come conseguenza l’invito al ricorrente a integrare il pagamento del contributo unificato. L’assegnazione della causa al giudice competente sarà a carico delle strutture della Corte di giustizia tributaria.