In caso di decadenza dai benefici del Superbonus, il committente può tutelarsi attraverso la copertura assicurativa. Il comma 14 dell’art 119 del decreto legge 34 del 2020 prevede, infatti, l’obbligo per i professionisti che rilasciano attestazioni Superbonus, Sisma bonus e Fotovoltaico di avere una polizza dedicata a questa tipologia di attività. L’art 119 comma 4 del decreto legge 34 del 2020 prevede, infatti, che i soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o osservazioni rilasciate e agli importi degli interventi in oggetto e comunque non inferiore ai 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento di eventuali danni provocati dall’attività prestata. La polizza copre i danni provocati dal committente e al bilancio di Stato ma questo non esime il professionista da ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie. I professionisti obbligati a stipulare la polizza non sono tutti coloro che intervengono nei lavori di ristrutturazione ma quelli che rilasciano delle asseverazioni relative alla spettanza del bonus. In caso di lavori di ristrutturazione con miglioramento del rischio sismico, si ritiene che la polizza debba essere stipulata da: progettista strutturale, direttore dei lavori, collaudatore e tecnico che presenta l’attestazione Enea. Il beneficio delle detrazioni legate al Superbonus viene meno nel caso in cui siano violate le norme sulla sicurezza nei cantieri e in particolare quando: – viene omessa la comunicazione preventiva all ‘ASL competente; – c’è una violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. I responsabili delle omissioni sono soggetti diversi rispetto a quelli obbligati ad avere la polizza Superbonus, cioè coloro che effettuano asseverazioni. Sono responsabili ti tali violazioni: il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza e l’appaltatore. Per le imprese edili gli obblighi assicurativi generali sono molto differenti a seconda che il committente sia pubblico o privato. Per il committente privato, la tutela è minima quindi il rischio di dover sopportare la perdita delle agevolazioni fiscali è molto alto.
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