Le cartelle esattoriali sono un atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede il pagamento, dopo aver effettuato i dovuti controlli, delle somme risultanti a debito del contribuente. Ricevere una cartella esattoriale genera sempre, nel contribuente, grande ansia e apprensione. Il contribuente, dopo aver ricevuto la cartella esattoriale, ha due possibilità: saldare l’importo richiesto (facendo anche domanda di rateizzazione dell’importo dovuto) o fare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta. La cartella esattoriale è, quindi, un atto di pagamento. Ogni cartella contiene: la descrizione delle somme, l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica, le modalità per richiedere un eventuale riesame. Con il provvedimento del 17 Gennaio 2022 è stato approvato un nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2022. La legge di Bilancio 2022, le cartelle non contengono più l’aggio della Riscossione ovvero gli oneri di riscossione non vengono più addebitati al contribuente. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori (Comune, Inps e la stessa Agenzia delle Entrate) vengono iscritte a ruolo. Il ruolo, ovvero un elenco con i nominativi dei debitori con la tipologia delle somme dovute, viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento. Il termine per il pagamento è fissato entro 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate può avviare nei confronti del debitore: – procedure cautelari e conservative, come il fermo amministrativo di beni mobili registrati o l’ipoteca; – l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, quindi il pignoramento dei beni mobili, immobili o dei crediti. Inoltre, in caso di mancato pagamento entro la scadenza, sulle somme dovute sono inseriti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa. La pace fiscale comprende una serie di procedure che consentono al contribuente con debiti e contenziosi pregressi di chiudere le cartelle in modo agevolato. Le modalità di pagamento sono molteplici ma per prima cosa occorre scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate i bollettini di pagamento o chiedere una copia della “Comunicazione delle somme dovute”. Per pagare il bollettino allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” del saldo e stralcio o della rottamazione quarter possiamo: – usare il servizio paga on line che permette di usare i canali telematici delle banche, poste italiane e degli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al nodo pagoPA o – recarsi ad uno sportello fisico. E’ possibile richiedere al proprio istituto di credito, il pagamento delle rate tramite conto corrente facendone richiesta entro 20 giorni dalla scadenza della rata. Se la richiesta alla banca viene fatta oltre questo limite, il pagamento della rata in scadenza andrà fatto in un’altra modalità mentre la successiva verrà pagato con addebito sul conto corrente. Si può regolarizzare la propria posizione col fisco tramite compensazione, se si hanno dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per esempio, se un’impresa ha effettuato lavori per conto di una PA ma non ha ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata, essa può utilizzare quel credito commerciale per pagare i debiti oggetto di cartelle di pagamento. Ovviamente la PA certificherà la presenza del credito tramite la piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze. La domanda di rateizzazione va presentata: – tramite pec, – presentando la richiesta presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate; – online tramite il servizio “rateizza adesso” valido per gli importi fino a 100.000 euro. Se l’importo del debito supera i 60.000 euro, occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il piano di rateizzazione, con rate variabili di importo crescente per ciascun anno, arriva fino a 72 rate ma in caso di grave e comprovata difficoltà economica si può ottenere una dilazione fino a 120 rate. In caso di peggioramento della oggettiva difficoltà economica, la dilazione può essere prorogata, una sola volta, per 72 mesi. La decadenza del beneficio della rateizzazione si verifica col mancato pagamento di un determinato numero di rate, anche non consecutive. La decadenza si concretizza: – per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive; – per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1 gennaio 2022 al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive; – per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 16 luglio 2022 al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Una volta decaduti dal piano di rateazione, l’importo residuo deve essere saldato in un’unica soluzione. Il carico può essere saldato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate e la nuova dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla stessa data.
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