IL PROPRIETARIO PUO’ USARE LE PERTINENZE DI UNA CASA IN AFFITTO?

IL PROPRIETARIO PUO’ USARE LE PERTINENZE DI UNA CASA IN AFFITTO?

Prendendo un immobile in affitto, spesso capita che il proprietario del suddetto occupi cantine o garage di pertinenza dell’immobile con oggetti personali. In questo caso, è necessario accertarsi che il contratto di affitto comprenda anche le pertinenze in questione. Se, nel contratto, è chiaramente specificato che, oltre all’immobile ad uso abitativo, si concede in affitto all’inquilino anche garage e/o cantina, all’inquilino deve essere dato modo di utilizzare in toto il bene che ha affittato. Il proprietario, quindi, è tenuto a liberare da questi locali i suoi oggetti personali: non può tenere occupata neanche una parte delle pertinenze dell’appartamento poiché l’inquilino che preso in affitto oltre alla casa anche la cantina e il garage, ha il diritto di disporre totalmente dei beni affittati. Qualora il proprietario si rifiuti di liberare le pertinenze, l’inquilino può ricorrere a vie legali. Ovviamente la prima mossa deve essere sempre in via bonaria e quindi chiedere al proprietario di lasciare liberi gli spazi che attualmente occupa con le proprie cose. Se il proprietario, seppur sollecitato, non provvede a liberare i locali in oggetto, allora si dovrà ricorrere alle vie legali. In questo caso al proprietario non solo verrà chiesto di sgomberare i locali adibiti a cantina e/o garage ma verrà anche chiesta una rimodulazione del canone di locazione per le mensilità nelle quali l’inquilino non ha potuto godere del diritto di possesso totale sui locali in questione. Anche le spese legali ricadranno sul proprietario poiché in difetto nei confronti dell’inquilino. Se il contratto di locazione prevede più beni, la consegna degli stessi deve essere indivisibile e il godimento dei beni deve essere considerato nel suo complesso. Se il proprietario occupa una delle pertinenze comprese nel contratto, egli viene meno a ciò che è stabilito nel contratto e il conduttore, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 21/10/ 1983 n. 6193, può agire al fine di ottenere la consegna dei beni mancanti per godere in toto dei beni che ha locato nel periodo prestabilito dal contratto.

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