La rivalsa è uno strumento che la legge prevede a favore dell’azienda o datore di lavoro che non può contare sulle prestazioni del dipendente temporaneamente inabile o assente per fatto del terzo. Spesso le performance di un certo dipendente si rivelano essenziali per il funzionamento di un reparto o di un intero ufficio per cui, se costui non può recarsi a lavoro perché lesionato o infortunato da terzi, il datore di lavoro può tutelarsi grazie alla rivalsa. La rivalsa è uno strumento che garantisce la facoltà di conseguire un risarcimento del danno economico dovuto all’essenza del lavoratore infortunato. La rivalsa è quindi una azione legale che l’azienda o il datore di lavoro può intraprendere contro chi ha causato l’infortunio, la malattia o la lesione del proprio dipendente causandone l’assenza sul posto di lavoro. Un esempio di rivalsa è l’infortunio legato ad un incidente stradale mentre il dipendente è in viaggio per lavoro. Il risarcimento tramite rivalsa del datore di lavoro scatta in tutte quelle situazioni in cui vi sia un lavoratore infortunato o lesionato a causa di un terzo e per questo costretto all’assenza dal posto di lavoro. La tutela scatta a prescindere dallo specifico contesto in cui si è verificato l’incidente o l’infortunio. Il dipendente infortunato e temporaneamente inabile alla prestazione di cui al suo contratto di lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, allo stipendio e ai contributi. Se l’infortunio avviene per ragioni di lavoro subentrerà l’INAIL mentre se l’infortunio è estraneo all’attività di lavoro, l’assenza sarà gestita dall’INPS. Il fondamento della rivalsa risiede nella legge: l’art 2043 del codice civile, relativo al risarcimento per fatto illecito, sancisce che qualunque persona arrechi ad altri un danno ingiusto è obbligata al risarcirlo. Questo vale anche per il caso dell’assenza del lavoro del dipendente infortunato per colpa del terzo poiché danneggia, in modo non trascurabile, anche il datore di lavoro. Al fine della quantificazione del danno patito dal datore di lavoro occorre fare riferimento all’ammontare della retribuzione e dei costi previdenziali versati dall’azienda nel lasso di tempo in cui il dipendente è assente dal luogo di lavoro. Il diritto al risarcimento per rivalsa è tutelato anche per l’ulteriore danno in ipotesi di comprovata necessità di sostituzione del dipendente con un’altra persona che va ovviamente pagata insieme al dipendente fermo per infortunio. Una parte del costo lavoratore resta a carico dell’azienda in caso di lesione provocata dal fatto del terzo ma essa è comunque variabile in base al settore di impiego e al CCNL di settore applicabile. Parliamo di circa 2/3 della retribuzione lorda, comprese tredicesima, quattordicesima, premio di produzione quota parte TFR, quota INAIL a carico dell’azienda, contributi previdenziali Inps e altre casse di previdenza. Il costo lavoratore si riferisce anche alla quota di retribuzione maturata nel lasso di tempo di assenza come anche le ferie non godute ma maturate nel periodo di infortunio o malattia. Gli enti come INPS o INAIL liquidano esclusivamente una frazione della retribuzione mentre la differenza grava sul datore di lavoro. L’azione risarcitoria di rivalsa sul datore è da considerarsi valida e in grado di condurre al recupero delle somme: – se l’infortunio o malattia sono stati causati da fatto illecito di un terzo responsabile, – la rivalsa dell’azienda è valida sia per le ipotesi di infortunio sia per le ipotesi di malattia, – non rileva che gli effetti della malattia o dell’infortunio siano ancora presenti dato che il risarcimento in oggetto segue una prescrizione di 24 mesi (se il danno deriva da circolazione stradale). La rivalsa è quindi esercitabile fino a due anni dall’evento. – l’azione di rivalsa del datore è valida sia nel caso il dipendente non abbia concorso all’incidente o infortunio, sia che sussista una sua corresponsabilità. È infine prevista una speciale tutela risarcitoria in caso di incidente che abbia coinvolto i dipendenti trasportati: il risarcimento scatta anche quando il conducente del mezzo su cui viaggiavano ha torto.
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