VIOLAZIONI RIPETUTE SUL POSTO DI LAVORO

VIOLAZIONI RIPETUTE SUL POSTO DI LAVORO

Ripetute violazioni sul posto di lavoro possono portare al licenziamento?
Il contratto collettivo nazionale (il CCNL) individua, per ciascuna condotta illecita, la relativa sanzione.
Quando ciò non succede, il datore di lavoro applica, secondo un criterio di proporzionalità, la punizione adeguata al caso concreto. La valutazione può essere sindacata dal giudice in caso di contestazione da parte del lavoratore. Le sanzioni possono essere determinate dal regolamento aziendale, definito dallo stesso datore di lavoro.
Per essere valide, queste devono essere conosciute dai dipendenti.
Prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro deve inviare una contestazione scritta al dipendente dandogli cinque giorni di tempo per difendersi e solo all’esito di tale termine può comunicargli la relativa sanzione.
Il dipendente, nello scrivere le proprie difese, può anche chiedere di essere sentito personalmente alla presenza di un sindacalista (non è ammesso l’avvocato).
La sanzione irrogata prima del decorso dei cinque giorni è illegittima.
Le sanzioni possono consistere nell’ammonizione scritta, in una multa (la trattenuta in busta paga per un massimo di 4 ore di retribuzione base), nella sospensione dal soldo e dal servizio (interruzione della erogazione retributiva per un massimo di 10 giorni), nel trasferimento e infine nel licenziamento.
Potrebbe anche succedere che il lavoratore compià più volte lo stesso illecito.
In caso di violazioni ripetute sul lavoro, il contratto collettivo può prevedere sanzioni più gravi, come la recidiva. Essa scatta quando il dipendente reitera, nell’arco di due anni, il comportamento che ha dato luogo ad un precedente provvedimento disciplinare.
Per poter applicare la disciplina della recidiva, il precedente comportamento deve essere stato già formalmente contestato al lavoratore, diversamente la sanzione più grave è nulla (sent.n.18294/2002). Se non si può più applicare la recidiva, perché già decorsi due anni dall’ultimo illecito, secondo la Corte, le precedenti violazioni possono venir prese in considerazione come circostanze confermative degli addebiti contestati, ai fini della valutazione della complessiva gravità proprio perché la ripetizione di condotte scorrette nel tempo rende la violazione degli obblighi del lavoratore ancora più grave a prescindere dall’applicazione della disciplina sulla recidiva. Ciò può portare a sanzioni più severe o addirittura al licenziamento.
Per la valutazione del licenziamento per violazioni ripetute, i giudici considerano la negligenza e l’improduttività nella prestazione lavorativa, gli sforzi dell’azienda per fornire formazione e assistenza adeguata e infine la persistenza delle condotte nonostante le precedenti sanzioni.

Info sull'autore

admin administrator

Lascia una risposta