La Corte di Torino ha emesso una sentenza importantissima in ambito di dimissioni per trasferimento.
Questa sentenza contraddice il messaggio Inps 369/2018.
Per ottenere l’assegno di disoccupazione (NASPI) è necessario essere licenziati dal datore di lavoro.
Può trattarsi di licenziamento disciplinare (per giusta causa) o di licenziamento economico, legato a ragioni organizzative o produttive, come il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si può trattare anche di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione presso l’ispettorato del lavoro. Chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASPI, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa come, ad esempio, di una grave violazione del datore di lavoro.
Per aver diritto all’assegno è necessario aver versato contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
Secondo il messaggio Inps n.369/2018, il dipendente che rifiuta il trasferimento ha diritto all’assegno di disoccupazione se:
-c’è risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, solo se il trasferimento avviene in una sede distante più di 50 km dalla propria residenza o raggiungibile coi mezzi pubblici in più di 80 minuti;
– in caso di dimissioni solo se il dipendente mostra che il trasferimento non è sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
Il tribunale di Torino, con la sentenza n. 429 del 27 Aprile 2023, ha ritenuto illegittimo l’onere della prova posto dall’Inps a carico del lavoratore. In particolare, ha stabilito che i dipendenti che vengono trasferiti in una sede distante non sono tenuti a dimostrare che il trasferimento era privo di valide ragioni al fine di avere diritto alla disoccupazione. Il tribunale di Torino, ha quindi annullato la prassi dell’Inps basata sul messaggio 369/2018. Secondi l’art 3 del Dlgs 22/2015, oltre al requisito contributivo di 13 settimane, il lavoratore che richiede la disoccupazione deve essere in stato di disoccupazione involontaria a seguito della perdita del proprio impiego. Dopo la sentenza del Tribunale di Torino, i dipendenti che si dimettono per trasferimento possono richiedere la disoccupazione e ne hanno diritto in via automatica senza dover dimostrare che il trasferimento era senza ragioni giustificate.
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