FURTO D’AUTO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

FURTO D’AUTO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

Spesso, lasciando l’auto in parcheggi a pagamento, ci imbattiamo in diciture dove i gestori si esentano da eventuali danni recati alle auto. Tuttavia, secondo la corte costituzionale, questi avvisi non sono sempre legittimi.
Lasciando l’auto in parcheggi recintati siamo indotti a pensare che questi siano anche custoditi, ma questo non sempre accade.
Nel momento in cui lasciamo l’auto in un parcheggio a pagamento si verifica un contratto di deposito che viene perfezionato nell’atto del pagamento.
Da questo momento in poi la responsabilità dell’auto è del gestore che sarà chiamato a risarcire il proprietario dell’auto in caso di danni o furto.
La corte costituzionale si è più volte espressa in questo ambito: per ottenere un eventuale risarcimento dal gestore non è fondamentale che il parcheggio sia effettivamente custodito ma è sufficiente che il cliente ne fosse convinto.
Diventa di rilevante importanza, quindi, il momento in cui il cliente viene messo a conoscenza delle condizioni contrattuali: esse devono essere comunicate prima della conclusione del contratto, ovvero del pagamento, e non riceverle nella ricevuta post pagamento, come spesso accade.
Di norma, quindi, i gestori dei parcheggi a pagamento sono tenuti alla custodia dei veicoli al loro interno e al loro eventuale risarcimento per danni o furto salvo diversi patti tra le due parti.
Quanto detto, ovviamente, non vale per l’utilizzo di suoli pubblici a pagamento, le cosiddette “strisce blu”, poiché il Comune mette a disposizione il suolo ma non la custodia.

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