L’usufrutto è un diritto che consente a una persona diversa dal proprietario di usare un bene e godere dei suoi frutti. È un diritto per sua natura temporaneo e termina alla data di scadenza pattuita o al verificarsi di determinate circostanze:
– prescrizione del diritto dopo 20 anni di mancato utilizzo,
– consolidazione, ovvero l’acquisto da parte dell’usufruttuario del bene oggetto dell’usufrutto,
– perimetro totale del bene,
– abuso del diritto di usufrutto, ovvero quando l’usufruttuario non adempie ai suoi doveri e agisce oltre i limiti consentiti dal suo diritto;
– rinuncia dell’usufruttuario.
Quando nessuna di queste condizioni si verifica e le parti non hanno stabilito una scadenza, il diritto di usufrutto mantiene il suo carattere di temporaneità e si estingue alla morte dell’usufruttuario.
L’estinzione del diritto di usufrutto impedisce all’usufruttuario di trasmetterlo ai suoi eredi quindi ne consegue che l’usufrutto non è ereditabile. Esso, tuttavia, è cedibile ma si estingue in ogni caso alla morte del cedente e primo usufruttuario. Si considera l’usufrutto intrasmissibile con l’eredità facendo riferimento al diritto di usufrutto del defunto. Nulla vieta però di creare con il testamento un diritto di usufrutto in favore degli eredi su uno o più beni appartenenti al patrimonio ereditario. Quindi si può ereditare l’usufrutto quando il testamento lo costituisce su un bene del patrimonio ereditario. Al contrario, non si può ereditare il diritto di usufrutto di cui era titolare il defunto su un bene altrui.
Tra i vari poteri riconosciuti al titolare di un diritto di proprietà vi è proprio la costituzione del diritto di usufrutto, che può essere eseguito tramite il testamento.
In assenza di quest’ultimo, a nessun erede viene riconosciuto il diritto di usufrutto sui beni ereditari, ma se ne trasmette la proprietà in modo proporzionale alle quote ereditarie. Anche il diritto di abitazione del coniuge superstite non rappresenta un usufrutto e ha come principale differenza l’impossibilità di cessione del diritto. Tramite il testamento è possibile conferire agli eredi il diritto di usufrutto su qualsiasi bene ereditario purché infungibile o inconsumabile. Data la temporaneità di questo diritto, l’usufruttuario è tenuto a restituire il bene alla scadenza.
Ricordiamo usufruttuario e proprietario non possono mai coincidere: con l’acquisto della proprietà cessa il diritto di usufrutto. È quindi utile prevedere l’usufrutto nel testamento quando per legge o volontà del testatore stesso, ci sono già una o più persone a cui spetta il diritto di proprietà.
Tramite la costituzione testamentaria dell’usufrutto è possibile assolvere a due funzioni:
– riesce a evitare il trasferimento di proprietà del bene a una persona, garantendole al contempo la possibilità di utilizzarlo;
– deroga all’inviolabilità delle quote di legittimità senza possibilità di opposizioni.
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