Talvolta, prima della firma del contratto di lavoro, tra il futuro lavoratore e il futuro datore, viene sottoscritta una c.d. lettera di impegno all’assunzione, consegnata al lavoratore in vista del suo ingresso ufficiale in azienda. Questa lettera è utile per tutti quei lavoratori che hanno già un lavoro ma stanno cercando una nuova posizione: con questa, infatti, possono dimettersi rispettando il preavviso di cui al Ccnl applicato e salvaguardarsi da eventuali ripensamenti da parte del datore di lavoro. La lettera di impegno all’assunzione è una scrittura privata che, se firmata da entrambe le parti, ha natura giuridica e vincolante. Con la presente, l’azienda si obbliga ad assumere il lavoratore ad una determinata data e il futuro lavoratore accetta l’obbligo di firmare il contratto di assunzione alla data indicata nella lettera. Ci sono due diverse tipologie di lettera. Questa può vincolare: – ambo le parti dove futuro datore e futuro lavoratore si obbligano a rispettare quanto pattuito; – solo il datore di lavoro ove la lettera è sottoscritta meramente dal datore di lavoro con il lavoratore che rimane libero di scegliere se accettare o meno la proposta. La lettera d’impegno non implica obblighi amministrativi: essendo una scrittura privata non assume rilevanza esterna ma soltanto tra le parti. È, piuttosto, un accordo preliminare che certifica la volontà di ambo le parti e le impegna per il futuro. Una lettera d’impegno all’assunzione redatta correttamente deve includere gli identici elementi che formeranno l’oggetto del contratto definitivo, ovvero: -identità delle parti, – l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, – la data di inizio del rapporto di lavoro, – la durata del periodo di prova,- il luogo di lavoro,- la retribuzione, – la sede o il domicilio del lavoratore, – la durata del rapporto di lavoro, indicando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, – durata, modalità di individuazione e fruizione delle ferie retribuite, – il diritto di precedenza in caso di future assunzioni in ipotesi di contratto a tempo determinato, – i termini del preavviso in ipotesi di recesso. Altri elementi dovranno ritenersi facoltativi: starà alla discrezionalità delle parti inserirli o meno nella lettera di impegno all’assunzione. Chi sottoscrive la lettera di impegno all’assunzione può proteggersi con alcune clausole anti-ripensamento quali: – la clausola risolutiva espressa, grazie alla quale l’azienda non è più vincolata all’assunzione se il lavoratore non si presenta sul luogo di lavoro alla data fissata; – la clausola penale, con la quale le parti indicano quale danno dovrà essere risarcito in ipotesi di ripensamento. Qualora l’azienda, nonostante la lettera di impegno, decida di non procedere con l’assunzione il lavoratore sarà tutelato a livello contrattuale grazie alla presenza della citata clausola penale che farà scattare un obbligo di risarcimento danni sull’azienda. Inoltre, il lavoratore potrà rivolgersi al giudice del lavoro e chiedergli che sia data effettiva esecuzione da parte dell’azienda alla lettera di impegno all’assunzione e chiedere il risarcimento del danno subito a causa della mancata esecuzione del contratto di lavoro. Nel caso in cui sia il lavoratore a non rispettare i termini della lettera di impegno all’assunzione sarà costui a non dover risarcire i danni patiti dal datore di lavoro.
Info sull'autore