Archivio mensile Maggio 29, 2023

ASSEGNO UNICO 2023

Maxi importo in arrivo il 1 giugno per 512 mila famiglie.

Buone notizie per tutti coloro che in questi giorni lamentavano il mancato pagamento dell’Assegno unico di maggio: il ritardo è dovuto alle operazioni di conguaglio con il quale l’Inps verifica la correttezza di quanto pagato nel corso dell’ultimo anno.

dopo aver chiarito che d’ora in avanti l’Assegno unico verrà pagato in due distinte tranche, di cui la prima tra il decimo e il ventesimo giorno del mese per chi non ha subito variazioni rispetto al mese precedente mentre la seconda tra il ventesimo e il trentesimo per chi appunto ha visto variare la propria situazione familiare, possiamo confermare che per i ritardatari l’Assegno unico di maggio arriverà il 1 giugno prossimo.

Come anticipato, nella maggior parte dei casi coloro che non hanno ancora ricevuto l’Assegno unico perché appunto dal conguaglio ne è risultata una variazione dell’importo avranno diritto a un aumento.

Lo conferma l’Inps, che nello svelare i numeri del conguaglio precisa che:

  • 512 mila famiglie hanno avuto un conguaglio a credito, per un aumento medio di 272 euro a famiglia;
  • 378 mila famiglie, invece, hanno avuto un conguaglio a debito, con una restituzione media però di appena 41 euro.

Va detto comunque che si tratta di una platea contenuta: nella maggior parte dei casi, infatti, dal conguaglio non sono risultate variazioni tant’è che queste famiglie hanno ricevuto il pagamento dell’assegno unico regolarmente tra il 10 e il 20 giorno del mese.

Già oggi, in attesa del pagamento del 1 giugno, è possibile scoprire l’importo in arrivo, dall’applicazione Inps mobile, consultando lo stato di tutti i pagamenti, oppure direttamente dall’area personale MyInps del sito dell’Istituto dove nella sezione “pagamenti”, che trovate nella parte riferita al “fascicolo previdenziale del cittadino”, vi basterà cliccare su “prestazioni” per scoprire quanto spetta di Assegno unico e se ci sarà o meno un maxi aumento (che ricordiamo è una tantum).

In alternativa, dall’area personale MyInps basta accedere al servizio “Assegno unico per figli a carico” per consultare lo stato della domanda e tutti i pagamenti programmati (“Consulta e gestisci le domande già presentate” > “Dettaglio” > “Pagamenti”).

REDDITO DI INFANZIA E ASSEGNO DI GIOVENTU’

Il governo Meloni vuole incentivare le nascite in Italia: così tra le proposte di legge, spunta il Reddito di infanzia di 400 euro e l’Assegno di gioventù da 250 euro. 

Reddito d’infanzia

Non solo Assegno unico per figli a carico: dopo l’addio al Reddito di cittadinanza il governo Meloni potrebbe puntare al Reddito d’infanzia. Previsto dal disegno di legge depositato alla Camera da Tommaso Foti, si tratta di un assegno mensile del valore di 400 euro che spetterebbe per i primi 6 anni di vita del figlio. Ad averne diritto le coppie con un reddito fino a 90 mila euro. Si tratterebbe quindi di un aiuto economicamente migliore rispetto all’Assegno unico che oggi al massimo può arrivare a superare, grazie alle maggiorazioni, i 250 euro al mese per figlio. 

Assegno di gioventù

Oltre al Reddito di infanzia, la proposta di legge prevede anche un sostegno rivolto agli studenti. Nel dettaglio, al fine di sostenere il diritto allo studio si guarda all’introduzione di un Assegno di gioventù, d’importo pari a 250 euro per ogni figlio fino al compimento dei 25 anni di età (a patto ovviamente che continui gli studi).

Inoltre, viene prevista la possibilità di detrarre dalle tasse le spese che i neogenitori, entro 24 mesi successivi alla data del parto, sostengono per “consulenza psicologica e di psicoterapia individuale o di coppia”.

Più giorni di congedo

Nel piano, molto ambizioso, di sostegno alle nascite, trovano spazio anche misure che puntano a incrementare il numero di giorni riconosciuti dal congedo di maternità (oggi 5 mesi) e per il congedo parentale, in prosecuzione quindi di quanto già fatto dal governo con la legge di Bilancio 2023, quando per il congedo parentale è stato previsto un mese retribuito all’80% anziché al 30%.

Tra le misure contenute nel disegno di legge figura anche l’accesso gratuito alle scuole d’infanzia, oltre all’obbligo per gli esercizi commerciali con area di vendita superiore a 200 metri quadrati di montare fasciatoi per neonati, pena una sanzione di 5.000 euro per chi non si adegua.

COSE’ IL BONUS MUSICA?

Le imprese che si occupano dell’organizzazione di spettacoli dal vivo o eventi di promozione musicale possono ora accedere al bonus musica 2023. Le istanze devono essere presentate dal 15 maggio al 14 luglio 2023.

Previsto dal decreto legge 91 del 2013 e prevede un credito di imposta per soggetti che si occupano di promozione della musica e realizzazione di spettacoli dal vivo. 

Ha lo scopo di rilanciare il sistema musicale italiano e riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo un bonus pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

Tali somme sono riconosciute sotto forma di credito di imposta, quindi potranno essere utilizzate in compensazione al momento del versamento di imposte.

Per l’anno 2023 le istanze possono essere presentate dal giorno 15 maggio 2023 al giorno 14 luglio 2023.
L’istanza può essere trasmessa solo telematicamente ed è necessario avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata e una firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
Una volta presentata la domanda online, sarà necessario procedere anche all’invio con Raccomandata con ricevuta di ritorno del supporto fisico dell’opera per la quale si richiede il beneficio fiscale.

La raccomandata deve essere inviata al seguente indirizzo: Direzione generale Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica con indicazione «Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021».
Per eventuali necessità di chiarimenti riguardanti l’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: taxcreditmusica@cultura.gov.it

NUOVI SOSTEGNI

Mancano ormai pochi mesi all’addio della misura in sostegno, Reddito di Cittadinanza, alcune Regioni però, si stanno muovendo in autonomia per garantire il proseguimento dello strumento di sostegno. 

Come già sappiamo, il Reddito di Cittadinanza verrà sostituito dall’Assegno di inclusione e il supporto per la formazione il lavoro, ma molti nuclei familiari e soggetti oggi beneficiari rischiano di rimanere comunque esclusi dai nuovi strumenti.

Pertanto a questo proposito hanno affrontato la questione del Reddito di Cittadinanza la Regione Toscana, la Regione Campania, la Regione Puglia il Comune di Roma.

La Regione Toscana, ha già presentato delle misure, che si spera vengono accolte, per non tagliare fuori circa 3.800 persone da luglio e 26 mila dal 2024 (secondo le stime Irpet) da sostegni sostitutivi al reddito di cittadinanza. Anche la regione Puglia, così come Campania ed Emilia Romagna, ha presentato la proposta di una formula alternativa al Reddito di Cittadinanza.

La giunta capitolina del Comune di Roma, ha approvato tre bandi, per un finanziamento di 240.000 euro per il periodo di maggio-dicembre 2023, da destinare a chi percepiva il Reddito di Cittadinanza.

Un modo per non lasciare senza sostegni le migliaia di persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

PENSIONI

Riforma delle pensioni, la Corte dei Conti ha le idee chiare sulla legge Fornero: sì alle modifiche, no agli stravolgimenti.

Si pensa difatti a migliorarla: si potrebbe puntare infatti su alcune misure di flessibilità come l’Ape sociale, la quale oltre a dover essere prorogata – è in scadenza il 31 dicembre prossimo – si potrebbe anche rafforzare, ad esempio includendo un maggior numero di lavoratori.

Ricordiamo che l’Ape sociale è l’anticipo pensionistico che si rivolge ai lavoratori fragili: i disoccupati di lungo periodo, i caregivers (chi si occupa di lavori di cura), i disabili e chi ha svolto lavori gravosi per gran parte della carriera, possono approfittare di questo strumento per smettere di lavorare all’età di 63 anni (con 30 anni di contributi, 36 anni nel caso dei gravosi), beneficiando nel contempo di un’indennità sostitutiva di cui si fa carico lo Stato.

Se il potenziamento dell’Ape sociale avrebbe il via libera da parte dell’Agenzia delle Entrate, non si potrebbe dire altrimenti del restyling della legge Fornero, dal quale invece – sempre secondo il parere non vincolante della Corte dei Conti – il governo dovrebbe esimersi.

Secondo la Corte dei Conti è il momento di dire basta alle Quote: d’altronde Quota 100 – in vigore tra il 2019 e il 2021 – nonostante un’adesione “non proprio massiccia” ha comunque avuto delle ricadute negative sulla spesa pensionistica. Mentre le misure che l’hanno sostituita non hanno avuto il successo che si sperava: lo scorso anno, infatti, appena 10 mila persone hanno approfittato di Quota 102 per anticipare l’accesso alla pensione e andarci a 64 anni.

Una situazione che di fatto richiederà anche una maggiore attenzione ai giovani, favorendo “carriere più continue e livelli salariali più sostenuti” così da fornire loro una copertura previdenziale adeguata, obiettivo che potrà essere raggiunto anche con un maggior sostegno alla previdenza integrativa.

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Si parla di dimissioni per giusta causa quando un dipendente decide di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a causa di una violazione grave del contratto.

A differenza delle dimissioni presentate senza alcun motivo specifico, le dimissioni per giusta causa non richiedono alcun preavviso – e quindi il dipendente può smettere di presentarsi al lavoro già nel giorno successivo alla notifica – e inoltre fanno sì che al termine del rapporto di lavoro si possa fare comunque richiesta di indennità di disoccupazione Naspi.

Ne dettaglio, le ragioni che possono far scattare la giusta causa sono diverse, ad esempio:

  • stipendio non pagato (o comunque ritardi ripetuti nei pagamenti);
  • discriminazione sul luogo di lavoro;
  • grave violazione dei diritti del lavoratore, come violenza o molestie sul posto di lavoro (non necessariamente da parte del datore di lavoro);
  • condizioni di lavoro pericolose o non conformi alle norme di sicurezza;
  • cambiamenti unilaterali, e sostanziali, nel contratto di lavoro da parte dell’azienda, senza il consenso del dipendente;
  • mobbing.

Come si comunicano?

Non c’è una procedura differente dalle altre. Anche queste rientrano nella procedura telematica prevista dall’articolo 26 del D.Lgs 151/2015: per rassegnare le dimissioni, dunque, serve usufruire dell’apposito servizio che trovate sul sito ClicLavoro del Ministero del Lavoro (per l’accesso sono necessarie le credenziali Spid o della Carta d’Identità elettronica).

Durante la procedura, però, dovete stare attenti e indicare l’opzione “dimissioni per giusta causa”, specificando la motivazione che ne dà luogo. 

Pertanto ricordiamo che Il datore di lavoro, infatti, potrebbe contestare le motivazioni date dal lavoratore, pretendendo che questo riconosca l’indennità di mancato preavviso che, ricordiamo, non è dovuta in caso di giusta causa.

In caso di ricorso contro le dimissioni per giusta causa sarà il lavoratore a dover provare quanto affermato in sede di dimissioni. E se non dovesse sussistere la giusta causa, questo pagherà le conseguenze del licenziamento in tronco.

COSE’ IL BONUS BUSTA PAGA DI LUGLIO

I datori di lavoro dovranno applicare un nuovo bonus in busta paga: lo conferma l’Inps.

Ricordiamo, che i dipendenti interessati non devono fare nulla, in quanto appunto verrà accreditato in automatico dal datore di lavoro.

Nel dettaglio: il nuovo taglio del cuneo fiscale che – come da istruzioni Inps fornite con il messaggio n. 1923/2023 – si applicherà da luglio a dicembre 2023 e senza effetti per la tredicesima.

Quindi, a partire dalla busta paga di luglio verrà applicato un esonero contributivo:

  • nella misura del 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura del 7% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 1.923 euro;

Con l’aumento dello sgravio al 6% e 7% – a seconda dell’importo della busta paga – ne scatterà un risparmio ulteriore, pari al 4% della retribuzione percepita.

L’Inps ci ricorda che l’ulteriore 4% di esonero contributivo non si applica alla tredicesima mensilità. Per ogni singolo rateo di tredicesima, quindi, continua a essere applicato lo sgravio come finanziato dalla legge di Bilancio 2023.

Quindi, l’esonero sarà del:

  • 2% a condizione che la tredicesima non ecceda l’importo di 2.692 euro, oppure 224 euro nel caso in cui la tredicesima venga pagata mensilmente;
  • 3% se la tredicesima non eccede l’importo di 1.923 euro, 160 euro se pagata mensilmente.

Dal momento che lo sgravio è differente tra stipendio e tredicesima, la verifica del rispetto delle soglie retributive – sia per capire se il bonus spetta, sia per quantificarne la misura – va effettuata separatamente sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.

SCADENZE FISCALI

▶Iva e contributi: si tratta di:

  • liquidazione e versamento Iva mensile, i contribuenti Iva mensile devono effettuare i versamenti per le operazioni compiute nel mese di maggio, si deve naturalmente utilizzare il modello F24 e il codice tributo 6005;
  • rata del saldo Iva 2022: i contribuenti che per il periodo di imposta 2022 hanno scelto il pagamento a rate del saldo derivante dalla dichiarazione annuale e hanno provveduto al pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2023, devono versare la 4° rata maggiorata dell’interesse dello 0,33% mensile (l’importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 0,99%). I codici da utilizzare per il versamento sono:
    6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale;
    1688 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali.

▶Entro il 16 giugno è previsto anche il versamento della prima rata Imu per l’anno di imposta 2023. Importanti scadenze anche per i datori di lavoro:

  • le aziende agricole devono versare i contributi trimestrali per i dipendenti a tempo determinato, indeterminato e per i compartecipanti. Si tratta dei contributi relativi al 4° trimestre del 2022;
  • devono versare i contributi Inps anche gli altri datori di lavoro, ma in questo caso di contributi relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente;
  • sempre entro il 16 giugno i sostituti di imposta (principalmente datori di lavoro) devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

▶Adempimenti per le Agenzie somministrazione lavoro:

Il giorno 20 giugno non ci sono particolari scadenze per la generalità dei contribuenti, ma solo per determinati soggetti obbligati, in particolare le agenzie di lavoro in somministrazione devono comunicare i rapporti di lavoro mensili instaurati, trasformati o cessati nel mese precedente.

▶Il 30 giugno è un’altra importante data per le scadenze fiscali:

E’ necessario presentare la dichiarazione di non detenzione di televisore per ottenere l’esonero dal canone Rai. Tale adempimento spetta agli intestatari di contratti per la fornitura di energia elettrica che intendono dichiarare che in nessuno degli immobili per i quali dispongono di utenza elettrica, un qualunque componente del nucleo familiare dispone di un apparecchio Tv.

Devono presentare tale dichiarazione anche coloro che l’hanno presentata negli anni passati, infatti non è previsto il rinnovo automatico, ma solo su dichiarazione annuale.

▶Scade il 30 giugno la domanda per l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge di bilancio 2023, legge 197 del 2022. L’istanza per la definizione agevolata può essere richiesta per le liti pendenti al 1° gennaio 2023 e prevede anche il versamento della prima rata, o unica rata, di quanto dovuto entro lo stesso termine del 30 giugno.
Al 30 giugno scade anche l’istanza per aderire alla rottamazione quater.
Per il ravvedimento speciale, sempre previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178) scade il 30 giugno il versamento della seconda rata, la prima doveva essere saldata entro il 30 marzo 2023. Ricordiamo che sulla seconda rata è dovuto il versamento di interessi al 2%.

▶Entro il 30 giugno coloro che hanno presentato il modello dichiarazione Iva 2023 e hanno scelto hanno scelto di pagare il saldo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2022, entro il 30 giugno 2023 devono provvedere al versamento delle somme dovute.
Sempre entro il 30 giugno è previsto il pagamento del saldo e del primo acconto per IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive emerse dalla dichiarazione dei redditi. Tra le imposte sostitutive ricordiamo anche la cedolare secca.

BONUS TV

Per la rottamazione della televisione e del decoder è un bonus pensato per un acquisto allo scopo di rottamare l’elettrodomestico obsoleto e affrontare con un sostegno economico l’acquisto di una tecnologia più nuova.

Ne possono beneficiare i cittadini con Isee non superiore a 20.000 euro e la cittadinanza italiana. Invece il “bonus decoder a casa” è destinato agli over 70, con pensione non superiore a 20.000.

Il bonus Tv nel tempo è stato ampliato, ha cambiato forma e con il decreto del 2021 il bonus aveva previsto anche uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore per un massimo di 100 euro. Lo stesso tipo di bonus era valido per l’acquisto anche di un decoder, per un valore più basso di 50 euro. In ogni caso non solo non è chiaro se il bonus Tv tornerà davvero, ma non è neanche certo che avvenga con le stesse modalità, gli stessi requisiti o la stessa cifra previsti in passato.

Possiamo però ricordare come funziona il bonus, cioè come ottenerlo. Infatti basta compilare un modulo di autodichiarazione per certificare lo smaltimento, cioè la rottamazione della vecchia televisione o consegnare la televisione in un’isola ecologica autorizzata prima del nuovo acquisto. Con la convalida della rottamazione, cioè il modulo, il cliente potrà recarsi al negozio e ricevere lo sconto.

MODELLO F24

F24, un documento da usare per pagare imposte e contributi.

Il Modello F24 è disponibile presso banche, agenzie di riscossione e uffici postali, ma potete scaricare una versione in pdf direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Il modello F24 è necessario per pagare la maggior parte imposte e dei contributi:

  • imposte sui redditi (Irpef, Ires);
  • ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  • imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
  • altre imposte sostitutive (sono sostitutive di redditi, imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, eccetera);
  • Irap;
  • addizionale regionale e comunale all’Irpef;
  • accise, imposta di consumo e di fabbricazione;
  • contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi;
  • diritti camerali;
  • interessi;
  • IMU;
  • Tarsu/Tari, Tosap/Cosap: per quei comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate (l’elenco completo è consultabile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali e sul sito dell’Agenzia delle Entrate), nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere riportato il codice catastale del comune dove sono ubicati gli immobili oppure sono situati le aree e gli spazi occupati;
  • canoni di locazione Inpdap sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari;
  • alcune tipologie di proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori;
  • sanzioni.

Con questo modello vanno inoltre versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

  • autoliquidazione da dichiarazioni;
  • ravvedimento;
  • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
  • avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
  • avviso di irrogazione di sanzioni;
  • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale)

Compilazione del modello F24, diviso in sezioni:

  • per Irpef, Ires e IVA bisogna fare riferimento alla sezione “Erario”;
  • per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all’Irpef) si utilizza la specifica sezione “ Regioni ”;
  • per le imposte comunali (addizionale comunale, IMU, Tarsu/Tari e Tosap/Cosap) la sezione “ IMU e altri tributi locali ”.

I campi principali sono quelli relativi a:

  • Contribuente;
  • Coobbligato: da inserire solo nei casi richiesti, cioè adempimento per altri. In questo caso si inserisce il codice fiscale dell’erede, genitore, tutore o curatore fallimentare con il relativo codice identificativo;
  • Codici tributo: identificano l’imposta da pagare;
  • Anno/periodo di riferimento: indica l’anno di imposta al quale si riferisce l’imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre (ad esempio, per la scadenza del saldo Irpef da versare a giugno 2010 va indicato l’anno d’imposta 2009). I contribuenti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare devono barrare l’apposita casella posta nella sezione “Contribuente” e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati;
  • Regioni: per le imposte regionali, oltre al codice tributo e all’anno di riferimento andrà indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento.
  • IMU e altri tributi locali: per l’addizionale comunale all’Irpef, oltre al codice tributo e all’anno di riferimento, qualora si riferisca a versamenti relativi a comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano andranno utilizzati gli specifici “codici enti”. Per i versamenti relativi ai restanti comuni andrà utilizzato il residuale “codice ente” 99. Per l’IMU, invece, il codice ente locale da riportare sul modello è quello catastale che contraddistingue il comune destinatario del versamento.

In caso di dubbi sui codici si può visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate troverete le tabelle coi codici aggiornati.

La compensazione nel modello F24, esistono due forme di compensazione:

  • verticale, ovvero utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d’imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio si utilizza un credito Irpef relativo all’anno d’imposta del 2021 per pagare gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2022);
  • orizzontale, utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irap o Ires per pagare contributi previdenziali).

C’è un limite all’utilizzo dei crediti a compensazione e alle richieste dei rimborsi in conto fiscale. In base al comma 72 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022

Errori da non commettere, a cui prestare attenzione:

  • codice tributo, ad esempio indicare una cigra sbagliata o invertirla potrebbe portare al versamento di un’imposta non dovuta e quindi mancato adempimento a quella che realmente doveva essere pagata;
  • periodo di riferimento dell’imposta da versare, come nel caso di indicazione dell’anno di effettuazione del versamento invece dell’anno di imposta a cui il versamento si riferisce;
  • codice regione in corrispondenza dell’imposta regionale;
  • codice fiscale.