l congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni di calendario (a tal fine si deve contare anche il week end ed eventuali altri giorni non lavorativi) che devono essere fruiti consecutivamente in quanto non è possibile suddividerli.
Il beneficio in oggetto spetta a:
- operai;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- marittimi di bassa forza;
- dipendenti da aziende industriali, artigiani, cooperative.
Condizione essenziale è aver contratto matrimonio civile o concordatario (non spetta a chi si sposa solo in chiesa) e anche in caso di unione civile. Ne sono esclusi, però, coloro che sono dipendenti per:
- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio, credito e assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ).
Per i lavoratori che ne sono esclusi solitamente interviene il contratto di categoria, il quale prevede delle forme diverse di congedo matrimoniale.
L’Inps riconosce la possibilità di fruire di tale congedo anche ai disoccupati, a patto che questi possano dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio, o unione civile, hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative.
La richiesta del permesso matrimoniale deve essere avanzata al datore di lavoro, indicando i giorni di congedo con congruo preavviso (solitamente almeno 6 giorni prima dal suo inizio).
Durante l’assenza per il congedo matrimoniale il lavoratore ha diritto a una retribuzione simile a quella che avrebbe percepito laddove avesse regolarmente lavorato. Dell’indennità per il congedo matrimoniale se ne fanno carico l’Inps – con il relativo assegno per congedo matrimoniale – e il datore di lavoro, ma è quest’ultimo che ha l’obbligo di anticipare il tutto in busta paga.
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