▶Proroga per villette:
La scadenza iniziale della detrazione al 110% era fissata al 31 marzo ma ora è stata prorogata al 30 settembre 2023. Ci saranno, quindi, 6 mesi di tempo in più per terminare i lavori.
▶Cessioni con remissione in bonis:
La possibilità di comunicare la cessione del credito anche dopo il 31 marzo 2023 pagando una sanzione di 250. Per poter approfittare di questa opzione è necessario effettuare la comunicazione entro il 30 novembre 2023 ma solo se la cessione è verso banche, intermediari finanziari o società di assicurazioni.
▶Detrazione in 10 anni:
Permette di recuperare, a scelta del contribuente, la detrazione in 10 anni sulla dichiarazione dei redditi.
▶Le regole della detrazione in 10 anni:
Per chi sceglie la detrazione in 10 anni, non sarà possibile fruire di nessuna detrazione nel 2023, ma si potrà iniziare a fruirne nel 2024, saltando quindi, un anno.
Ma per chi indica la detrazione già nel 730/2023 la possibilità di spalmare la detrazione in 10 anni è persa.
▶Convertire crediti in titoli di Stato:
Vale solo per i crediti acquistati da banche, intermediari e assicurazioni che hanno esaurito la capienza fiscale. La misura varrà per gli interventi fino al 2022 e riguarderà le emissioni effettuate dal primo gennaio del 2028.
▶Compensazione:
Potrà essere effettuata anche con debiti di natura contributiva e assistenziale. I crediti fiscali legati all’edilizia, potranno essere usati in compensazione per pagare sia debiti tributari che previdenziali e assistenziali.
▶La Soa va calcolata per singolo appalto:
La soglia di 516.000 euro va calcolata per ogni contratto di appalto e per ogni contratto di subappalto dalle ditte costruttrici.
▶Per bonus minori Sal facoltativi:
Riguarda l’obbligo si Sal per gli interventi edilizi minori diversi dal Superbonus. In questo caso il Sal per la liquidazione parziale non è un obbligo ma solo una facoltà.
▶Remissione in bonis anche per asservazione:
Che il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis (sempre entro il 30 novembre) anche per l’asservazione di efficacia degli interventi per sismabonus e Superbonus.
▶Novità per infissi e caldaie:
Nel caso in cui i lavori siano stati fissati prima del 16 febbraio, ma non ancora iniziati, basterà dimostrare di aver pagato l’acconto entro quella data per salvaguardare lo sconto in fattura.
Senza acconto è invece necessario un accordo vincolante tra le parti.
▶Preliminari non registrati:
Senza un preliminare firmato alla data del 16 febbraio 2023, sparisce la richiesta del preliminare e resta, la data di presentazione del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi che deve essere stata fatta prima del 16 febbraio per poter godere, ancora, di cessione del credito e sconto in fattura.
▶Per quali lavori resta lo sconto in fattura:
Niente sospensione dello sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche, per gli immobili danneggiati da terremoti successivi al primo aprile 2009, per le zone colpite dall’alluvione nelle Marche, per le onlus, per le case popolari e per la riqualificazione urbana.
▶Lavori aggiuntivi:
Per misurare la scadenza del 16 febbraio in questo caso si guarderà alla prima Cilas e non a quelle successive per i lavori aggiuntivi.
▶Scudo anti responsabilità:
Potenziato e riguarda un numero più ampio di soggetti tra chi cede e chi compra il credito.